LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO IV
FONDO PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE
IN LOCAZIONE
Art. 38
Fondo regionale
1. E' istituito il fondo per l'accesso all'abitazione in locazione,
per assicurare un sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno
abbienti, cosi' da favorire il loro accesso al mercato della
locazione.
2. Le disponibilita' del fondo sono utilizzate per la concessione di
contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di
conduttori aventi i requisiti definiti ai sensi della lettera b) del
comma 1 dell'art. 39.
3. Il fondo e' finanziato con le assegnazioni attribuite alla Regione
in sede di ripartizione del fondo nazionale, di cui all'art. 11 della
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e con risorse regionali. I Comuni
integrano con risorse proprie le disponibilita' finanziarie loro
assegnate.
NOTA ALL'ART. 38
Comma 3
Il testo dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431,
concernente Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo, e' il seguente:
"Art. 11 - Fondo nazionale
1. Presso il Ministero dei Lavori pubblici e' istituito il Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,
la cui dotazione annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della Legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono
dichiarare sotto la propria responsabilita' che il contratto di
locazione e' stato registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per
la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati
con le modalita' di cui al comma 4, di contributi integrativi per il
pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli
immobili, di proprieta' sia pubblica sia privata, nonche', qualora le
disponibilita' del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative
intraprese dai Comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o
istituti per la locazione o attraverso attivita' di promozione in
convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a
favorire la mobilita' nel settore della locazione attraverso il
reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi
determinati.
4. Il Ministro dei Lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio
decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione
dell'entita' dei contributi stessi in relazione al reddito familiare
e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite,
entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2001 la
ripartizione e' effettuata dal Ministro dei Lavori pubblici, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in
relazione al fabbisogno accertato dalle Regioni e dalle Province
autonome per l'anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse
messe a disposizione dalle singole Regioni e Province autonome, ai
sensi del comma 6. Il fabbisogno e' comunicato al Ministero dei
Lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno.
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con
proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alla ripartizione fra i Comuni delle risorse di cui al
comma 6 nonche' di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5,
sulla base di parametri che premino anche la disponibilita' dei
Comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5
non siano trasferite ai Comuni entro novanta giorni dall'effettiva
attribuzione delle stesse alle Regioni e alle Province autonome, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
Lavori pubblici, previa diffida alla Regione o alla Provincia
autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri
connessi alla nomina ed all'attivita' del commissario ad acta sono
posti a carico dell'ente inadempiente.
8. I Comuni definiscono l'entita' e le modalita' di erogazione dei
contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi
pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel
rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei
contributi integrativi di cui al comma 3, e' assegnata al Fondo una
quota, pari a Lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e
2001, delle risorse di cui alla Legge 14 febbraio 1963, n. 60,
relative alle annualita' 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilita' sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica, ad apposita unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dei Lavori pubblici. Le
predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio
1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del DLgs 31 marzo
1998, n. 112, e restano nella disponibilita' della Sezione autonoma
della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei Lavori pubblici provvedera', a valere sulle
risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento
all'entrata del Bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme
occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti,
in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4,
pari a Lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo
corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo
determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
11. Le disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai sensi
dell'articolo 75 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con
decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica al Fondo di cui al comma 1.".