REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

             TITOLO IV                                                          
        FONDO PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE                                      
        IN LOCAZIONE                                                            
          Art. 38                                                               
Fondo regionale                                                                 
1. E' istituito il fondo per l'accesso all'abitazione in locazione,             
per assicurare un sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno               
abbienti, cosi' da favorire il loro accesso al mercato della                    
locazione.                                                                      
2. Le disponibilita' del fondo sono utilizzate per la concessione di            
contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di                 
conduttori aventi i requisiti definiti ai sensi della lettera b) del            
comma 1 dell'art. 39.                                                           
3. Il fondo e' finanziato con le assegnazioni attribuite alla Regione           
in sede di ripartizione del fondo nazionale, di cui all'art. 11 della           
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e con risorse regionali. I Comuni                
integrano con risorse proprie le disponibilita' finanziarie loro                
assegnate.                                                                      
NOTA ALL'ART. 38                                                                
Comma 3                                                                         
Il testo dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431,                      
concernente Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili            
adibiti ad uso abitativo, e' il seguente:                                       
"Art. 11 - Fondo nazionale                                                      
1. Presso il Ministero dei Lavori pubblici e' istituito il Fondo                
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,             
la cui dotazione annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai               
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della Legge 5 agosto                
1978, n. 468, e successive modificazioni.                                       
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono              
dichiarare sotto la propria responsabilita' che il contratto di                 
locazione e' stato registrato.                                                  
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per            
la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati             
con le modalita' di cui al comma 4, di contributi integrativi per il            
pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli                   
immobili, di proprieta' sia pubblica sia privata, nonche', qualora le           
disponibilita' del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative             
intraprese dai Comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o             
istituti per la locazione o attraverso attivita' di promozione in               
convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a                   
favorire la mobilita' nel settore della locazione attraverso il                 
reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi                    
determinati.                                                                    
4. Il Ministro dei Lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data             
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di             
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le              
Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio                
decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi            
integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione                 
dell'entita' dei contributi stessi in relazione al reddito familiare            
e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.                   
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite,              
entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le Regioni e le Province                  
autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2001 la                  
ripartizione e' effettuata dal Ministro dei Lavori pubblici, previa             
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,            
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in                    
relazione al fabbisogno accertato dalle Regioni e dalle Province                
autonome per l'anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse             
messe a disposizione dalle singole Regioni e Province autonome, ai              
sensi del comma 6. Il fabbisogno e' comunicato al Ministero dei                 
Lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno.                            
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono             
concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con              
proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.                                
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano                     
provvedono alla ripartizione fra i Comuni delle risorse di cui al               
comma 6 nonche' di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5,              
sulla base di parametri che premino anche la disponibilita' dei                 
Comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli                
interventi di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5              
non siano trasferite ai Comuni entro novanta giorni dall'effettiva              
attribuzione delle stesse alle Regioni e alle Province autonome, il             
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei             
Lavori pubblici, previa diffida alla Regione o alla Provincia                   
autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri                 
connessi alla nomina ed all'attivita' del commissario ad acta sono              
posti a carico dell'ente inadempiente.                                          
8. I Comuni definiscono l'entita' e le modalita' di erogazione dei              
contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi                   
pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel               
rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.                  
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei                
contributi integrativi di cui al comma 3, e' assegnata al Fondo una             
quota, pari a Lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e            
2001, delle risorse di cui alla Legge 14 febbraio 1963, n. 60,                  
relative alle annualita' 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilita' sono            
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,            
con decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della                       
Programmazione economica, ad apposita unita' previsionale di base               
dello stato di previsione del Ministero dei Lavori pubblici. Le                 
predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio             
1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del DLgs 31 marzo           
1998, n. 112, e restano nella disponibilita' della Sezione autonoma             
della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.                     
10. Il Ministero dei Lavori pubblici provvedera', a valere sulle                
risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento                
all'entrata del Bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme                 
occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti,           
in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4,           
pari a Lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo                  
corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo                    
determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.                         
11. Le disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai sensi                     
dell'articolo 75 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate               
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con                 
decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione            
economica al Fondo di cui al comma 1.".                                         

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina