REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

      PARTE SECONDA                                                             
   SOGGETTI ISTITUZIONALI                                                       
   DEL GOVERNO TERRITORIALE E                                                   
   STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                                     
   E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                                   
            TITOLO IV                                                           
         STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                               
         E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                             
          CAPO III                                                              
     Comitato regionale di controllo                                            
          Art. 37                                                               
Abrogazioni e norma interpretativa                                              
1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R. 7 febbraio             
1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il             
Comitato e' articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni             
sono prorogate sino alla nomina dei componenti dell'unica sezione del           
Comitato.                                                                       
2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore           
della presente legge procede alla nomina dei componenti del Comitato.           
Gli articoli 3 e 6 della L.R.  n.7 del 1992 sono abrogati dalla data            
di insediamento del Comitato in unica sezione.                                  
3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione, in tutti           
i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce alle "Sezioni del              
Comitato regionale di controllo" o ai "Presidenti delle sezioni" e'             
da intendere che si riferisca al "Comitato" ed al "Presidente del               
Comitato". Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del            
1992 si riferisce al "Comitato" ed al "Presidente del Comitato" e' da           
intendere che si riferisca alle "Sezioni del Comitato regionale di              
controllo" o ai "Presidenti delle sezioni".                                     
4. Nel comma 1 dell'art. 5 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 recante             
"Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di                  
competenza regionale" sono abrogate le parole da "e per essi" fino a            
"Comunita' Montane".                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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