REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                TITOLO V                                                        
        DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE                                    
               CAPO II                                                          
         Funzioni dirigenziali                                                  
          Art. 37                                                               
Esercizio di funzioni dirigenziali                                              
1. I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia               
tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa entro i limiti e            
secondo le modalita' previste dalla legge.                                      
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attivita'                
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo                
quanto stabilito all'articolo 47.                                               
3. I dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialita' ed il buon               
andamento dell'azione amministrativa con tempestivita' ed                       
economicita' di gestione.                                                       
4. I dirigenti esprimono parere preventivo di regolarita'                       
amministrativa e contabile sulle proposte di atti degli organi                  
politici. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio con                 
apposita direttiva individuano congiuntamente modalita' e competenze            
per l'espressione dei pareri.                                                   
5. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio,                 
previa consultazione delle rappresentanze sindacali, individuano,               
ciascuno per il rispettivo organico, le funzioni dirigenziali                   
delegabili ai funzionari direttivi di elevata responsabilita'. Non              
puo' essere delegata l'adozione di atti:                                        
a) che comportano l'assunzione diretta di obblighi a carico della               
Regione;                                                                        
b) che comportano impegni di spesa e accertamento di entrate;                   
c) relativi alla valutazione del personale;                                     
d) relativi a procedimenti disciplinari.                                        
6. E' vietata la sub-delega di funzioni spettanti al direttore                  
generale.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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