REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

               TITOLO V                                                         
        DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SPECIALI                                    
                CAPO I                                                          
Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di                   
riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura            
pubblica                                                                        
          Art. 37                                                               
Ambito di applicazione                                                          
1. Il presente Capo disciplina i seguenti procedimenti:                         
a) concessione preferenziale, di cui all'art. 1, comma 4 del DPR 18             
febbraio 1999, n. 238, che puo' essere richiesta, con esclusione di             
qualunque concorrente e limitatamente al quantitativo di acqua                  
effettivamente utilizzata, da coloro che, al 10 agosto 1999,                    
prelevavano acque non iscritte negli Elenchi delle acque pubbliche;             
b) riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque, di            
cui al citato art. 1, comma 4 del DPR 238/99, che puo' essere                   
richiesto, con esclusione di qualunque concorrente, da: b1) i                   
possessori di un titolo legittimo, inteso come quell'atto che, per              
l'ordinamento legislativo del tempo e del luogo in cui era stato                
emanato, consentiva legittimamente l'utilizzazione dell'acqua,                  
riconosciuta pubblica da successive norme; b2) gli aventi causa di              
coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione            
della Legge 10 agosto 1884, n. 2644 recante norme sulle derivazioni             
di acque pubbliche, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica.                 
2. Per quanto non specificamente disciplinato nel presente Titolo si            
applica la disciplina prevista per il rilascio delle concessioni di             
acqua ai Titoli II, III e IV.                                                   
NOTE ALL'ART. 37                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 4 dell'art. 1 del DPR 18 febbraio 1999, n. 238,           
concernente Regolamento recante norme per l'attuazione di talune                
disposizioni della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse           
idriche, e' il seguente:                                                        
"Art. 1 - Demanio idrico                                                        
omissis                                                                         
4. Per le acque pubbliche di cui all'articolo 1 della Legge 5 gennaio           
1994, n. 36, e al presente regolamento non iscritte negli elenchi               
delle acque pubbliche, puo' essere chiesto il riconoscimento o la               
concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del RD 11 dicembre              
1933, n. 1775, entro un anno dalla data di entrata in vigore del                
presente regolamento.".                                                         
2) Il testo del comma 4 dell'art. 1 del DPR n. 238 del 1999, citato             
alla nota 1) al presente articolo, e' riportato alla stessa nota.               
3) La Legge 10 agosto 1884, n. 2644 concerne Legge concernente le               
derivazioni di acque pubbliche.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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