REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

      PARTE SECONDA                                                             
   SOGGETTI ISTITUZIONALI                                                       
   DEL GOVERNO TERRITORIALE E                                                   
   STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                                     
   E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                                   
            TITOLO IV                                                           
         STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                               
         E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                             
          CAPO III                                                              
     Comitato regionale di controllo                                            
          Art. 36                                                               
Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992                                               
1. In attuazione della Legge n. 127 del 1997, sono apportate le                 
seguenti modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7,             
recante "Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e                
sugli enti dipendenti dalla Regione".                                           
2. L'art. 2 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:                
"Art. 2                                                                         
Comitato regionale di controllo                                                 
1. Le funzioni di controllo sono esercitate dal Comitato regionale di           
controllo, di seguito denominato "Comitato", costituito in unica                
sezione secondo le modalita' previste dalla legge. Il Comitato ha               
sede nel capoluogo della Regione.                                               
2. Il Comitato e' interamente rinnovato quando ricorrano le                     
condizioni previste dal comma 6 dell'art. 42 della Legge 8 giugno               
1990, n. 142. Viene, altresi', rinnovato integralmente in seguito a             
scioglimento pronunciato con decreto dal Presidente della Giunta                
regionale, su conforme delibera del Consiglio regionale, nel caso in            
cui non sia piu' in grado di funzionare.                                        
3. Il Comitato continua ad esercitare le proprie funzioni sino                  
all'insediamento del nuovo organo di controllo.                                 
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge,            
si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in            
materia di nomine di competenza regionale e proroga degli organi                
amministrativi.".                                                               
3. L'art. 23 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:               
"Art. 23                                                                        
Invio delle deliberazioni                                                       
1. Le deliberazioni soggette a controllo sono inviate, a pena di                
decadenza, al Comitato a cura del Segretario comunale o provinciale,            
entro cinque giorni dalla loro adozione.                                        
2. L'iniziativa di sottoporre al controllo del Comitato propri atti,            
ai sensi del comma 34 dell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n.               
127, e' assunta dalla Giunta contestualmente al provvedimento cui si            
riferisce.                                                                      
3. Le deliberazioni sottoposte al controllo del Comitato, ai sensi              
del comma 39 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, sono inviate             
al Comitato senza ritardo e comunque non oltre cinque giorni                    
dall'iniziativa assunta dai consiglieri.                                        
4. Nei casi di controllo eventuale degli atti di cui ai commi 34 e 39           
dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, il Segretario comunale o              
provinciale, contestualmente alla trasmissione degli atti al                    
Comitato, comunica, mediante pubblicazione nell'Albo pretorio,                  
l'intervenuta interruzione dei termini di esecutivita' delle                    
deliberazioni.                                                                  
5. La segreteria del Comitato rilascia all'ente ricevuta degli atti             
pervenuti per il controllo, apponendovi, nello stesso giorno, il                
timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi.".                  
4. L'art. 25 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:               
"Art. 25                                                                        
Termine per l'esercizio del controllo                                           
1. Le deliberazioni soggette a controllo divengono esecutive se, nel            
termine di trenta giorni dalla ricezione delle stesse, il Comitato              
non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel                
medesimo termine comunicazione all'ente interessato.                            
2. Le deliberazioni inviate al controllo del Comitato, ai sensi del             
comma 39 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, divengono                    
esecutive se nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, il              
Comitato non abbia comunicato all'ente la ritenuta illegittimita'               
delle stesse con l'invito ad eliminare i vizi riscontrati.                      
3. Le deliberazioni comunque sottoposte a controllo divengono                   
esecutive prima del decorso del termine se il Comitato da'                      
comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimita'.                     
4. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 5 al 16             
agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio.".                                        
5. L'art. 26 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:               
"Art. 26                                                                        
Richiesta di chiarimenti                                                        
1. Il Comitato, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui            
al comma 33 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, puo' disporre             
l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere               
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In             
tal caso il termine per l'annullamento e' sospeso e ricomincia a                
decorrere dal momento della ricezione dei chiarimenti o elementi                
integrativi o dall'audizione dei rappresentanti dell'ente                       
deliberante.                                                                    
2. Le deliberazioni in ordine alle quali siano stati richiesti                  
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio si intendono decadute            
ove non sia fatta pervenire risposta al Comitato entro novanta giorni           
dalla comunicazione della richiesta.                                            
3. Qualora siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi             
di giudizio, il Comitato non puo' deliberare l'annullamento dell'atto           
per motivi diversi da quelli per i quali sono stati richiesti i                 
medesimi.                                                                       
4. La disposizione del comma 3 non si applica nel caso che la piu'              
puntuale precisazione del contenuto dell'atto e dei suoi effetti, nel           
loro complesso, risultante dai chiarimenti e dagli elementi                     
integrativi di giudizio, evidenzi altri diversi motivi di                       
illegittimita'.".                                                               
6. L'art. 28 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:               
"Art. 28                                                                        
Audizione di amministratori degli Enti locali                                   
1. Gli amministratori degli Enti locali, quando ne facciano richiesta           
contestualmente alla trasmissione dell'atto, hanno diritto ad essere            
sentiti dal Comitato, nell'ambito del procedimento, per esprimere le            
proprie osservazioni.                                                           
2. Gli amministratori dell'Ente locale hanno facolta' di farsi                  
assistere da esperti o di delegare esperti per l'audizione.                     
3. La discussione conclusiva e la conseguente decisione dell'organo             
di controllo hanno luogo in assenza dei soggetti indicati nel comma             
1.                                                                              
4. Il termine per l'esercizio del controllo nell'ipotesi di cui al              
comma 1 e' sospeso sino alla audizione dei rappresentanti dell'ente,            
che deve essere disposta entro dieci giorni dal ricevimento della               
richiesta. Il procedimento di controllo deve concludersi entro il               
termine e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 25.".                     
7. L'art. 30 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:               
"Art. 30                                                                        
Decisione del Comitato                                                          
1. Il Comitato pronuncia:                                                       
a) ordinanza declaratoria di non aver riscontrato vizi di                       
legittimita';                                                                   
b) dichiarazione di non luogo a procedere per difetto dei presupposti           
previsti dai commi 33, 34 e 38 dell'art. 17 della Legge n. 127 del              
1997;                                                                           
c) ordinanza motivata di annullamento per illegittimita';                       
d) dichiarazione di nullita' dell'atto nei casi previsti dalla legge;           
e) dichiarazione di decadenza per invio tardivo delle deliberazioni;            
f) richiesta di audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o            
di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;                           
g) invito ad apportare modificazioni alle risultanze del rendiconto             
della gestione;                                                                 
h) provvedimenti previsti dall'art. 39 della Legge n. 142 del 1990,             
nei casi in cui il bilancio non sia approvato nei termini;                      
i) nomina dei commissari per l'adozione di atti obbligatori nei casi            
previsti dalla legge;                                                           
l) dichiarazione di aver riscontrato vizi di legittimita' dell'atto             
controllato con contestuale invito all'ente deliberante di eliminare            
i suddetti vizi ai sensi del comma 39 dell'art. 17 della Legge n. 127           
del 1997.                                                                       
2. L'atto di annullamento deve essere motivato in riferimento alla              
conformita' dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie               
specificatamente indicate nel provvedimento di annullamento, per                
quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura. Resta esclusa           
ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.                    
3. Il Comitato non puo' riesaminare il provvedimento sottoposto a               
controllo nel caso di annullamento giurisdizionale di una decisione             
negativa di controllo.                                                          
4. La comunicazione dei provvedimenti del Comitato all'ente                     
interessato deve contenere il testo del dispositivo completo di                 
motivazione e deve essere effettuata tramite mezzo idoneo ad                    
attestare il ricevimento.".                                                     
8. L'art. 31 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:               
"Art. 31                                                                        
Controllo sul bilancio e sul rendiconto di gestione                             
1. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della                    
gestione, il controllo di legittimita' esercitato dal Comitato                  
comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati           
contabili con quelli delle deliberazioni, nonche' con i documenti               
giustificativi.                                                                 
2. Ai fini dello svolgimento del controllo di cui al comma 1, il                
Comitato si avvale delle risultanze della relazione redatta dai                 
revisori dei conti, ai sensi dell'art. 57 della Legge n. 142 del 1990           
e della documentazione ad essa allegata.                                        
3. Nell'ipotesi di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 39 della             
Legge n. 142 del 1990, trascorso il termine entro il quale il                   
bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla            
Giunta il relativo schema, il Comitato nomina un commissario                    
affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In              
tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei                
termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il             
Comitato assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli                
consiglieri, un termine non superiore ai venti giorni per la sua                
approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito                
commissario, all'Amministrazione inadempiente. Del provvedimento                
sostitutivo e' data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura           
per lo scioglimento del Consiglio.                                              
4. Il Comitato puo' indicare all'ente interessato le modificazioni da           
apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito            
ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.                         
5. Nel caso di mancata adozione del rendiconto della gestione entro             
il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il           
termine previsto dal comma 2, o di annullamento della deliberazione             
di adozione del rendiconto della gestione da parte del Comitato,                
questo provvede alla nomina di uno o piu' commissari per la redazione           
del conto stesso.".                                                             
9. L'art. 32 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:               
"Art. 32                                                                        
Controllo sostitutivo                                                           
1. Qualora i Comuni e le Province omettano o ritardino un atto                  
obbligatorio per legge, il Comitato, d'ufficio o su richiesta di                
chiunque vi abbia interesse, invita a provvedere entro un congruo               
termine, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga                   
motivata per ragioni d'urgenza.                                                 
2. Decorso inutilmente il termine indicato, il Comitato comunica tale           
omissione al Difensore civico regionale, il quale puo' nominare un              
commissario. Sino a tale nomina, l'ente interessato non perde il                
potere di porre in essere l'atto.                                               
3. L'atto di nomina definisce i poteri del commissario e indica i               
provvedimenti da emanare. Gli uffici dell'ente interessato sono                 
tenuti a prestare la necessaria collaborazione.                                 
4. Le spese per gli interventi in sostituzione sono a carico                    
dell'ente sostituito.                                                           
5. Ai fini dell'esercizio del controllo sostitutivo di cui al                   
presente articolo, gli enti interessati sono tenuti a collaborare con           
il Difensore civico regionale e con il Comitato, fornendo dati e                
informazioni. In caso di mancata collaborazione, il Difensore civico            
regionale puo' disporre i necessari sopralluoghi.".                             
10. L'art. 33 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:              
"Art. 33                                                                        
Difensore civico comunale e provinciale                                         
1. Il controllo sugli atti di Comuni e Province ai sensi dei commi 38           
e 39 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, fino alla istituzione            
del Difensore civico comunale e provinciale, e' esercitato con i                
medesimi effetti dal Comitato.                                                  
2. Ai fini del comma 1, gli Statuti comunali e provinciali, al fine             
di assicurare il ruolo imparziale del Difensore civico nell'esercizio           
dei compiti di controllo sugli atti, dettano modalita' di elezione              
idonee ad assicurare la partecipazione delle minoranze nella scelta             
del Difensore ed individuano i requisiti di professionalita' ed                 
esperienza che assicurino il corretto esercizio delle predette                  
funzioni.                                                                       
3. I termini per l'esercizio del controllo del Difensore civico sono            
sospesi dal 5 al 16 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio.".                    
11. L'art. 44 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:              
"Art. 44                                                                        
Controllo sugli atti delle IPAB                                                 
1. Il controllo preventivo di legittimita' sugli atti delle                     
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) si esercita,           
nei termini e con le modalita' previste dalla presente legge per il             
controllo sugli atti degli Enti locali, unicamente sulle                        
deliberazioni riguardanti i bilanci preventivi e relative variazioni,           
i conti consuntivi ed i regolamenti.                                            
2. Sono altresi' soggette al controllo preventivo di legittimita' le            
deliberazioni che i consigli di amministrazione delle IPAB intendano            
sottoporre a tale controllo, con decisione adottata nella stessa                
seduta.".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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