REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO IV
CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA
Art. 36
Prelievi assoggettati a procedura semplificata
1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo i
seguenti prelievi di acqua pubblica, purche' gli stessi non siano
ubicati all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientrino
nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell'art. 1 del DPR 20
ottobre 1998, n.447:
a) i prelievi di acqua superficiale aventi carattere di
provvisorieta', conseguenti a fabbisogno idrico legato a situazioni
contingenti, di durata temporale limitata e definita, con portata
massima non superiore a 5 l/s, esercitati mediante opere di prelievo
mobili;
b) i prelievi di acqua superficiale destinati all'uso domestico
nonche' quelli ad uso irriguo, a condizione che l'esercizio del
prelievo sia effettuato con opere mobili e che la portata massima
dello stesso non sia superiore a 2 l/s;
c) i prelievi di acqua sotterranea, a qualsiasi uso extradomestico
destinati, quando il volume annuo di prelievo non superi i mc 3000 e
la profondita' della falda intercettata non ecceda i 30 metri, fatta
salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva
regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di
salvaguardia o aree soggette a subsidenza o a ingressione salina.
2. Il richiedente un prelievo d'acqua rientrante nelle tipologie di
cui al comma 1 presenta apposita istanza al Servizio precisando:
a) la localizzazione dell'opera mediante riferimenti catastali e
indicazione delle coordinate geografiche UTM;
b) la descrizione delle opere mobili di prelievo o del pozzo da
perforare;
c) l'indicazione dettagliata e la motivazione del quantitativo di
acqua di cui si chiede il prelievo in rapporto all'uso;
d) la portata massima e media in l/s nonche' i volumi di prelievo in
metri cubi annui, mensili e giornalieri, quando coerenti con la
destinazione d'uso;
e) la durata giornaliera del prelievo, specificando l'eventuale
orario di funzionamento della pompa;
f) l'eventuale presenza di invasi, bacini di accumulo o altre fonti
di approvvigionamento complementari, indicandone la potenzialita' e
le modalita' di utilizzo da parte del richiedente.
3. All'istanza di cui al comma 2 e' allegata la seguente
documentazione:
a) corografia su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000;
b) planimetria catastale in scala 1:2000;
c) attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.
4. L'istanza, corredata della prescritta documentazione, e' inviata
alla competente Autorita' di bacino per l'acquisizione del parere ai
sensi dell'art. 7, comma 2 del RD 1775/33. In tale caso il termine
del procedimento non e' sospeso.
5. Decorsi 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2,
il richiedente puo' esercitare il prelievo fermo restando l'obbligo
del pagamento del canone con decorrenza dalla stessa data.
6. Il Servizio, verificata la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti richiesti, stabilisce la durata della concessione nonche'
il canone da corrispondere per l'utilizzo della risorsa idrica e
trasmette al richiedente il provvedimento ed il relativo disciplinare
di concessione, redatto sulla base dello schema tipo predisposto
dalla Direzione generale competente per ciascuna delle tipologie di
prelievo indicate al comma 1.
7. Nel termine di cui al comma 5 ed in alternativa a quanto previsto
al comma 6, il Servizio dispone l'assoggettamento della concessione
alla procedura ordinaria nei seguenti casi:
a) qualora verifichi l'insussistenza dei presupposti e requisiti
previsti per la procedura semplificata;
b) in caso di parere negativo espresso dall'Autorita' di bacino;
c) qualora la domanda o la documentazione debba essere integrata ai
fini istruttori;
d) per ragioni di pubblico interesse.
Conseguentemente il Servizio richiede le integrazioni documentali per
il rilascio della concessione ed il termine per la conclusione del
procedimento ordinario decorre dal ricevimento di tale
documentazione.
8. I prelievi di cui al presente articolo sono assentiti per un
massimo di anni cinque, fermo restando quanto disposto dall'art. 47,
comma 1.
9. Per il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo
l'utente presenta apposita istanza al Servizio almeno sessanta giorni
prima della scadenza, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3. Qualora
l'utente non rispetti il termine per la presentazione la domanda di
rinnovo e' soggetta alla procedura ordinaria. In caso di mancata
pronuncia del Servizio, ai sensi dei commi 6 e 7, entro il termine
della scadenza della concessione, la stessa si intende rinnovata alle
medesime condizioni della originaria.
NOTE ALL'ART. 36
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 1 del DPR n. 447 del 1998, citato
alla nota 1) all'art. 8, e' riportato alla stessa nota.
Comma 4
2) Il testo del comma 2 dell'art. 7 del RD n. 1775 del 1933, citato
alla nota 1) all'art. 9, e' riportato alla stessa nota.