REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

             TITOLO IV                                                          
       CONCESSIONE   CON PROCEDURA SEMPLIFICATA                                 
          Art. 36                                                               
Prelievi assoggettati a procedura semplificata                                  
1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo i                 
seguenti prelievi di acqua pubblica, purche' gli stessi non siano               
ubicati all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientrino           
nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell'art. 1 del DPR 20              
ottobre 1998,  n.447:                                                           
a) i prelievi di acqua superficiale aventi carattere di                         
provvisorieta', conseguenti a fabbisogno idrico legato a situazioni             
contingenti, di durata temporale limitata e definita, con portata               
massima non superiore a 5 l/s, esercitati mediante opere di prelievo            
mobili;                                                                         
b) i prelievi di acqua superficiale destinati all'uso domestico                 
nonche' quelli ad uso irriguo, a condizione che l'esercizio del                 
prelievo sia effettuato con opere mobili e che la portata massima               
dello stesso non sia superiore a 2 l/s;                                         
c) i prelievi di acqua sotterranea, a qualsiasi uso extradomestico              
destinati, quando il volume annuo di prelievo non superi i mc 3000 e            
la profondita' della falda intercettata non ecceda i 30 metri, fatta            
salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva                   
regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di              
salvaguardia o aree soggette a subsidenza o a ingressione salina.               
2. Il richiedente un prelievo d'acqua rientrante nelle tipologie di             
cui al comma 1 presenta apposita istanza al Servizio precisando:                
a) la localizzazione dell'opera mediante riferimenti catastali e                
indicazione delle coordinate geografiche UTM;                                   
b) la descrizione delle opere mobili di prelievo o del pozzo da                 
perforare;                                                                      
c) l'indicazione dettagliata e la motivazione del quantitativo di               
acqua di cui si chiede il prelievo in rapporto all'uso;                         
d) la portata massima e media in l/s nonche' i volumi di prelievo in            
metri cubi annui, mensili e giornalieri, quando coerenti con la                 
destinazione d'uso;                                                             
e) la durata giornaliera del prelievo, specificando l'eventuale                 
orario di funzionamento della pompa;                                            
f) l'eventuale presenza di invasi, bacini di accumulo o altre fonti             
di approvvigionamento complementari, indicandone la potenzialita' e             
le modalita' di utilizzo da parte del richiedente.                              
3. All'istanza di cui al comma 2 e' allegata la seguente                        
documentazione:                                                                 
a) corografia su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000;               
b) planimetria catastale in scala 1:2000;                                       
c) attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.             
4. L'istanza, corredata della prescritta documentazione, e' inviata             
alla competente Autorita' di bacino per l'acquisizione del parere ai            
sensi dell'art. 7, comma 2 del RD 1775/33. In tale caso il termine              
del procedimento non e' sospeso.                                                
5. Decorsi 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2,            
il richiedente puo' esercitare il prelievo fermo restando l'obbligo             
del pagamento del canone con decorrenza dalla stessa data.                      
6. Il Servizio, verificata la sussistenza dei presupposti e dei                 
requisiti richiesti, stabilisce la durata della concessione nonche'             
il canone da corrispondere per l'utilizzo della risorsa idrica e                
trasmette al richiedente il provvedimento ed il relativo disciplinare           
di concessione, redatto sulla base dello schema tipo predisposto                
dalla Direzione generale competente per ciascuna delle tipologie di             
prelievo indicate al comma 1.                                                   
7. Nel termine di cui al comma 5 ed in alternativa a quanto previsto            
al comma 6, il Servizio dispone l'assoggettamento della concessione             
alla procedura ordinaria nei seguenti casi:                                     
a) qualora verifichi l'insussistenza dei presupposti e requisiti                
previsti per la procedura semplificata;                                         
b) in caso di parere negativo espresso dall'Autorita' di bacino;                
c) qualora la domanda o la documentazione debba essere integrata ai             
fini istruttori;                                                                
d) per ragioni di pubblico interesse.                                           
Conseguentemente il Servizio richiede le integrazioni documentali per           
il rilascio della concessione ed il termine per la conclusione del              
procedimento ordinario decorre dal ricevimento di tale                          
documentazione.                                                                 
8. I prelievi di cui al presente articolo sono assentiti per un                 
massimo di anni cinque, fermo restando quanto disposto dall'art. 47,            
comma 1.                                                                        
9. Per il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo                 
l'utente presenta apposita istanza al Servizio almeno sessanta giorni           
prima della scadenza, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3. Qualora           
l'utente non rispetti il termine per la presentazione la domanda di             
rinnovo e' soggetta alla procedura ordinaria. In caso di mancata                
pronuncia del Servizio, ai sensi dei commi 6 e 7, entro il termine              
della scadenza della concessione, la stessa si intende rinnovata alle           
medesime condizioni della originaria.                                           
NOTE ALL'ART. 36                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 1 del DPR n. 447 del 1998, citato             
alla nota 1) all'art. 8, e' riportato alla stessa nota.                         
Comma 4                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 7 del RD n. 1775 del 1933, citato             
alla nota 1) all'art. 9, e' riportato alla stessa nota.                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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