REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

           TITOLO II                                                            
     STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE                                             
     FINANZIARIA                                                                
           CAPO II                                                              
Bilancio annuale                                                                
          Art. 36                                                               
Garanzie prestate dalla Regione                                                 
1. La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via            
principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di Enti e             
di altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui o                      
anticipazioni di cassa per il finanziamento di spese comunque                   
rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare             
la copertura finanziaria del relativo rischio, ai sensi dell'art. 38,           
e fare obbligo alle strutture competenti dell'esercizio delle azioni            
necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate.                   
2. Nel bilancio regionale annuale e' iscritta una apposita unita'               
previsionale di base di spesa, articolata in uno o piu' capitoli,               
dotata annualmente della somma presumibilmente occorrente secondo               
previsioni rapportate alla possibile entita' del rischio, per                   
l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con la                      
concessione delle garanzie prestate.                                            
3. In caso di necessita' le maggiori esigenze saranno fronteggiate              
con prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui                     
all'articolo 25.                                                                
4. Nel bilancio annuale e' iscritta una apposita unita' previsionale            
di base di entrata e un apposito capitolo per l'imputazione dei                 
recuperi delle somme che la Regione e' stata chiamata ad erogare a              
fronte della garanzia concessa.                                                 
5. In allegato al bilancio di previsione della Regione devono essere            
elencate, con la indicazione dei beneficiari, del capitale garantito            
e della durata, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla             
Regione ancora in vita alla data di approvazione del bilancio                   
medesimo.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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