LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO III
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
CAPO I
Principi generali
Art. 36
Destinazione dei proventi dei canoni
1. I proventi dei canoni degli alloggi di erp, oltre che alla
copertura dei costi di gestione, sono destinati dal Comune
esclusivamente:
a) al recupero ed allo sviluppo del patrimonio di alloggi di erp, ivi
compresi i relativi programmi sistematici di manutenzione e di
adeguamento tecnologico;
b) al cofinanziamento dei programmi intercomunali per l'erp,
concordati nell'ambito del Tavolo di concertazione provinciale di cui
al comma 3 dell'art. 5.
2. I proventi dei canoni degli alloggi di erp possono essere
destinati dal Comune anche al cofinanziamento del fondo per l'accesso
all'abitazione in locazione di cui all'art. 38 nei limiti definiti
dalla Regione.
3. Ai proventi dei canoni non possono essere imputati costi di
gestione superiori ai massimali definiti dalla Regione,
nell'osservanza dell'atto di indirizzo di cui alla lettera c) del
comma 3 dell'art. 4.
4. Il Comune, con cadenza annuale, predispone e pubblica una
relazione sulla utilizzazione dei proventi dei canoni.
CAPO V
Alienazione degli alloggi di erp