REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                TITOLO V                                                        
        DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE                                    
               CAPO I                                                           
        Disposizioni generali                                                   
          Art. 35                                                               
Comitato di direzione della Giunta regionale                                    
1. Presso il Presidente della Giunta regionale e' istituito il                  
Comitato di direzione quale organo ausiliario della Giunta al fine di           
garantire il raccordo e la collaborazione fra direzione politica e              
direzione amministrativa.                                                       
2. La Giunta determina la composizione del Comitato nonche' le                  
modalita' di funzionamento e di adempimento dei compiti ad esso                 
spettanti.                                                                      
3. Il Comitato coadiuva la Giunta nella determinazione delle                    
direttive generali volte all'attuazione dei programmi regionali, nel            
coordinamento generale delle attivita' e nell'accertamento dei                  
risultati.                                                                      
4. Del Comitato fanno parte i direttori generali della Giunta.                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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