LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 35
Comitato di direzione della Giunta regionale
1. Presso il Presidente della Giunta regionale e' istituito il
Comitato di direzione quale organo ausiliario della Giunta al fine di
garantire il raccordo e la collaborazione fra direzione politica e
direzione amministrativa.
2. La Giunta determina la composizione del Comitato nonche' le
modalita' di funzionamento e di adempimento dei compiti ad esso
spettanti.
3. Il Comitato coadiuva la Giunta nella determinazione delle
direttive generali volte all'attuazione dei programmi regionali, nel
coordinamento generale delle attivita' e nell'accertamento dei
risultati.
4. Del Comitato fanno parte i direttori generali della Giunta.