REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

               TITOLO III                                                       
         ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE                                           
          Art. 35                                                               
Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza                             
1. Le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi            
causa determinata, devono, di norma, essere rimosse a cura e spese              
del concessionario, ed i luoghi ripristinati.                                   
2. Allo stesso modo, qualora la derivazione sia esercitata mediante             
pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata,             
secondo le prescrizioni del Servizio, di dispositivi di sicurezza               
passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera,              
che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il                
confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.                         
3. Il Servizio puo' consentire il mantenimento dei pozzi, su                    
richiesta del concessionario, nei seguenti casi:                                
a) modifica della destinazione d'uso del pozzo da extradomestico a              
domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e                     
limitatamente ai pozzi di profondita' non superiore ai 20 metri,                
fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva             
regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di              
salvaguardia o soggette a subsidenza o a ingressione salina;                    
b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la                
rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonche' la chiusura             
dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati,                     
controllabili dal Servizio competente.                                          
4. Non e' in ogni caso consentito il mantenimento del pozzo, qualora            
l'area sia servita da reti idriche civili o industriali o irrigue,              
fatto salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 3.                        
5. Qualora il Servizio non ritenga opportuno, per ragioni tecniche              
idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla            
rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti            
al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio            
ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico            
delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad               
altri soggetti.                                                                 
6. Il Servizio, nel caso in cui il concessionario, obbligato ai                 
ripristino dei luoghi, non vi provveda, procede d'ufficio                       
all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario                  
l'onere delle spese relative.                                                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina