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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO II
Bilancio annuale
Art. 35
Anticipazioni di cassa
1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Giunta
regionale provvede con propria deliberazione, predisposta dalla
struttura organizzativa competente in materia di bilancio,
all'accensione dell'anticipazione di cassa con il Tesoriere regionale
per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate
iscritte nel Titolo I di cui all'articolo 19, comma 1. Con la stessa
deliberazione si provvede alle variazioni di bilancio eventualmente
necessarie.
2. Le condizioni e le modalita' delle anticipazioni sono deliberate
dalla Giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il
Servizio di tesoreria.
3. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario
in cui sono contratte.
4. Alle anticipazioni contratte dalla Regione si applica il
trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti
dell'Amministrazione dello Stato.
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