REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

               TITOLO III                                                       
         ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE                                           
          Art. 34                                                               
Rinuncia alla concessione                                                       
1. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma                 
scritta al Servizio e deve contenere le seguenti informazioni:                  
a) i dati identificativi del titolare;                                          
b) gli elementi utili ad individuare la concessione;                            
c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione             
relativamente allo smantellamento o meno delle opere di presa, al               
tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi.                     
2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualita'           
in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.                
3. La determinazione del Servizio di presa d'atto della rinuncia                
contiene le prescrizioni relative alle modalita' ed ai tempi per il             
ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto all'art. 35.              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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