REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

           TITOLO II                                                            
     STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE                                             
     FINANZIARIA                                                                
           CAPO II                                                              
Bilancio annuale                                                                
          Art. 34                                                               
Mutui e prestiti                                                                
1. La contrazione di mutui o l'emissione di prestiti da parte della             
Regione e' autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione              
del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura             
del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza           
l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel            
corso dell'esercizio di competenza.                                             
2. La legge deve specificare l'entita' massima del tasso e la durata            
massima dell'ammortamento, nonche' l'incidenza delle operazioni                 
sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle           
previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale.                  
L'effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni            
e delle modalita' spettano alla Giunta regionale, fermo restando                
quanto stabilito all'articolo 10, comma 3, della Legge 16 maggio                
1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.                            
3. Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e                  
prestiti, se non e' stato approvato dal Consiglio regionale il                  
rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio            
i nuovi mutui si riferiscono.                                                   
4. Il disavanzo di cui al comma 1 del presente articolo non potra' in           
ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese                     
d'investimento erogabili in capitale, escluse fra queste le spese               
finanziate con assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea                   
vincolate; comprese, invece, le spese per l'assunzione di                       
partecipazioni in societa' finanziarie a norma dell'articolo 10,                
comma 1 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' la quota parte              
del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata            
dalla mancata stipulazione di mutui gia' autorizzati dalla legge di             
bilancio di quell'esercizio.                                                    
5. In ciascun esercizio non puo' essere autorizzata la contrazione di           
mutui e prestiti in misura tale che l'importo delle relative                    
annualita' di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui gia'            
contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa                
all'esercizio precedente e con le relative variazioni, superi la                
percentuale massima di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge 16             
maggio 1970, n. 281, attualmente fissata nel 25% dell'ammontare                 
complessivo delle entrate tributarie non vincolate iscritte in                  
bilancio nel Titolo I, sempre che gli oneri futuri di ammortamento              
trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.           
6. Alla stipulazione dei mutui e dei prestiti autorizzati si provvede           
in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.                    
7. L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti                      
obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si           
riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in              
forma condizionata, entro il termine dell'esercizio, e non riscossi,            
restano iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui                      
autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono             
minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze               
finali dell'esercizio medesimo.                                                 
8. La Giunta regionale e' autorizzata a ridefinire il debito                    
derivante dal ricorso alle forme di indebitamento di cui al presente            
articolo attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di                
tassi o l'uso di strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei            
mercati finanziari.                                                             
9. La struttura organizzativa competente in materia di gestione delle           
entrate predispone gli atti inerenti la contrazione di mutui o                  
l'emissione di prestiti obbligazionari.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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