LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO II
Bilancio annuale
Art. 34
Mutui e prestiti
1. La contrazione di mutui o l'emissione di prestiti da parte della
Regione e' autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione
del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura
del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza
l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel
corso dell'esercizio di competenza.
2. La legge deve specificare l'entita' massima del tasso e la durata
massima dell'ammortamento, nonche' l'incidenza delle operazioni
sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle
previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale.
L'effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni
e delle modalita' spettano alla Giunta regionale, fermo restando
quanto stabilito all'articolo 10, comma 3, della Legge 16 maggio
1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.
3. Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e
prestiti, se non e' stato approvato dal Consiglio regionale il
rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio
i nuovi mutui si riferiscono.
4. Il disavanzo di cui al comma 1 del presente articolo non potra' in
ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese
d'investimento erogabili in capitale, escluse fra queste le spese
finanziate con assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea
vincolate; comprese, invece, le spese per l'assunzione di
partecipazioni in societa' finanziarie a norma dell'articolo 10,
comma 1 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' la quota parte
del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata
dalla mancata stipulazione di mutui gia' autorizzati dalla legge di
bilancio di quell'esercizio.
5. In ciascun esercizio non puo' essere autorizzata la contrazione di
mutui e prestiti in misura tale che l'importo delle relative
annualita' di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui gia'
contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa
all'esercizio precedente e con le relative variazioni, superi la
percentuale massima di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge 16
maggio 1970, n. 281, attualmente fissata nel 25% dell'ammontare
complessivo delle entrate tributarie non vincolate iscritte in
bilancio nel Titolo I, sempre che gli oneri futuri di ammortamento
trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.
6. Alla stipulazione dei mutui e dei prestiti autorizzati si provvede
in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
7. L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti
obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si
riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in
forma condizionata, entro il termine dell'esercizio, e non riscossi,
restano iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui
autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono
minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze
finali dell'esercizio medesimo.
8. La Giunta regionale e' autorizzata a ridefinire il debito
derivante dal ricorso alle forme di indebitamento di cui al presente
articolo attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di
tassi o l'uso di strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei
mercati finanziari.
9. La struttura organizzativa competente in materia di gestione delle
entrate predispone gli atti inerenti la contrazione di mutui o
l'emissione di prestiti obbligazionari.