REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

      PARTE SECONDA                                                             
   SOGGETTI ISTITUZIONALI                                                       
   DEL GOVERNO TERRITORIALE E                                                   
   STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                                     
   E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                                   
            TITOLO IV                                                           
         STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                               
         E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                             
            CAPO I                                                              
       Conferenza Regione-Autonomie locali                                      
       e strumenti di concertazione                                             
          Art. 33                                                               
Programmazione negoziata                                                        
1. La Regione, al fine di favorire la cooperazione tra gli Enti                 
locali, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle           
risorse finanziarie promuove attivita' di programmazione negoziata              
per la predisposizione e la realizzazione di programmi di intervento            
finalizzati alla valorizzazione e alla qualificazione di specifiche             
aree territoriali.                                                              
2. La programmazione negoziata si svolge tra la Regione, gli Enti               
locali, altri soggetti pubblici e con la partecipazione delle parti             
sociali, di soggetti privati interessati ed e' rivolta a realizzare             
le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli           
strumenti della programmazione regionale, provinciale e comunale.               
3. Le disposizioni della presente norma, nonche' quelle di cui                  
all'art. 66 sulle intese istituzionali, costituiscono principi                  
informatori per la legislazione regionale.                                      

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina