REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI

          Art. 33                                                               
Anticipazioni di cassa                                                          
1. La Cassa economale e' autorizzata ad anticipare le spese che il              
personale dipendente della Regione deve sostenere quando sia                    
comandato in trasferta per conto della Regione stessa. Analogamente             
la Cassa economale e' autorizzata ad anticipare le spese di missione            
del Presidente e dei membri della Giunta regionale, nonche' dei                 
Consiglieri regionali quando questi ultimi siano in missione su                 
richiesta del Presidente della Giunta regionale.                                
2. Il versamento degli anticipi avviene previa emissione di una                 
ricevuta di pagamento, che deve essere quietanzata dal percepiente.             
3. Le spese anticipate come sopra verranno recuperate attraverso la             
trattenuta sui compensi liquidati a favore degli interessati e                  
restituite alla Cassa economale.                                                
4. La Cassa economale e' inoltre autorizzata ad anticipare le                   
seguenti spese:                                                                 
a) iscrizione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari e                    
manifestazioni varie sulla base di richieste scritte del Direttore              
della struttura interessata;                                                    
b) acconti sullo stipendio per motivate esigenze con richieste a                
firma del Responsabile del Servizio competente.                                 
5. Le operazioni concernenti le anticipazioni con la Cassa economale            
sono registrate nel partitario di cassa, distintamente dalle altre.             
Esse non sono comprese nel rendiconto amministrativo di cui all'art.            
23, comma 7.                                                                    
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale               
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare              
come regolamento della Regione Emilia-Romagna.                                  
Bologna, 14 marzo 2001  VASCO ERRANI                                            
LAVORI PREPARATORI                                                              
Deliberazione della Giunta regionale n. 2743 del 29 dicembre 2000.              
Vistata dalla Commissione di controllo sull'amministrazione della               
Regione Emilia-Romagna nella seduta del 12 marzo 2001, prot. n.                 
189/10.                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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