REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                TITOLO V                                                        
        DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE                                    
               CAPO I                                                           
        Disposizioni generali                                                   
          Art. 33                                                               
Funzioni della direzione politica                                               
1. Il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, la            
Giunta ed il suo Presidente, nel quadro dell'ordinamento vigente,               
secondo le rispettive attribuzioni disciplinate dallo Statuto,                  
esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, fissando           
gli obiettivi da perseguire e definendo i programmi da realizzare               
nonche' adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali           
funzioni; verificano altresi' la rispondenza dei risultati                      
dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi                   
impartiti.                                                                      
2. Agli organi istituzionali di cui al comma 1 spettano, in                     
particolare:                                                                    
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei                   
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;                       
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e                   
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;               
c) la quantificazione delle risorse umane, materiali ed                         
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro             
ripartizione tra le direzioni generali;                                         
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili                     
finanziari a terzi e di determinazioni di tariffe, canoni e analoghi            
oneri a carico di terzi;                                                        
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da               
specifiche disposizioni.                                                        
3. Gli organi istituzionali di cui al comma 1, per i rispettivi                 
ambiti di competenza, oltre alle direttive generali, possono                    
impartire, in casi eccezionali ed adeguatamente motivati, direttive             
specifiche per la attivita' finanziaria, tecnica e amministrativa               
dell'Ente.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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