REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

           TITOLO II                                                            
     STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE                                             
     FINANZIARIA                                                                
           CAPO II                                                              
Bilancio annuale                                                                
          Art. 33                                                               
Fondi statali assegnati alla Regione                                            
1. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla                 
Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a                     
specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in                       
corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative.                           
2. Le somme assegnate dallo Stato alla Regione nonche' quelle                   
assegnate sulla base dei provvedimenti legislativi attuativi                    
dell'articolo 10 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 "Disposizioni in            
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale"               
sono accertate ed impegnate nel bilancio annuale, ovvero previste nel           
bilancio pluriennale in unita' previsionali di base coerentemente con           
le finalita' delle assegnazioni.                                                
3. Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a                
deleghe di funzioni amministrative, o per altre specifiche finalita',           
la Regione ha facolta' di stanziare e di erogare somme eccedenti                
quelle assegnate dallo Stato, ferme le disposizioni delle leggi                 
statali che disciplinano le relative funzioni.                                  
4. La Regione ha altresi' facolta', qualora abbia erogato in un                 
esercizio somme eccedenti a quelle ad essa assegnate dallo Stato, a             
norma del comma 3, di compensare tali maggiori spese con minori                 
stanziamenti ed erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi                 
immediatamente successivi.                                                      
5. Le spese correlate ad assegnazioni dello Stato destinate a scopi             
specifici sono effettuate per il raggiungimento degli obiettivi che             
costituiscono il presupposto dell'assegnazione. Conseguentemente, le            
somme restano nel bilancio della Regione fino a che gli obiettivi non           
siano raggiunti, ovvero si accerti, con specifica deliberazione di              
Giunta, l'impossibilita' del loro raggiungimento.                               
6. Ove, dopo il raggiungimento degli obiettivi o dopo il                        
conseguimento delle finalita' per le quali le somme sono state                  
assegnate, si accertino, con deliberazione di Giunta, economie sul              
totale delle somme conferite, la Regione puo' destinare tali economie           
ad integrazione degli stanziamenti disposti per il raggiungimento di            
finalita' similari. La deliberazione di cui sopra e' inviata al                 
Ministero che ha assegnato i fondi per le conseguenti rettifiche, ove           
d'occorrenza, del bilancio dello Stato.                                         
7. La Regione puo', in relazione all'epoca in cui avviene                       
l'assegnazione dei fondi statali attribuire le relative spese alla              
competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorche' non              
sia possibile dar luogo all'impegno di tali spese, a norma                      
dell'articolo 47, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale           
ha luogo l'assegnazione. In tal caso, sullo stanziamento di spesa da            
iscrivere nel bilancio per l'esercizio successivo a norma                       
dell'articolo 31, comma 4, lettera a) possono essere assunti impegni            
fin dalla data di registrazione dell'assegnazione e disposte                    
erogazioni fin dall'inizio dell'esercizio stesso e comunque non prima           
della data di intervenuta esecutivita' della delibera di variazione             
del bilancio, anche in pendenza dell'approvazione della legge di                
bilancio per il nuovo esercizio.                                                
8. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo                 
esercizio, delle spese di cui al comma 7 non si tiene conto ai fini             
del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al comma 4 dell'articolo            
11.                                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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