|
- Info
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO II
Bilancio annuale
Art. 33
Fondi statali assegnati alla Regione
1. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla
Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a
specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in
corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative.
2. Le somme assegnate dallo Stato alla Regione nonche' quelle
assegnate sulla base dei provvedimenti legislativi attuativi
dell'articolo 10 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 "Disposizioni in
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale"
sono accertate ed impegnate nel bilancio annuale, ovvero previste nel
bilancio pluriennale in unita' previsionali di base coerentemente con
le finalita' delle assegnazioni.
3. Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a
deleghe di funzioni amministrative, o per altre specifiche finalita',
la Regione ha facolta' di stanziare e di erogare somme eccedenti
quelle assegnate dallo Stato, ferme le disposizioni delle leggi
statali che disciplinano le relative funzioni.
4. La Regione ha altresi' facolta', qualora abbia erogato in un
esercizio somme eccedenti a quelle ad essa assegnate dallo Stato, a
norma del comma 3, di compensare tali maggiori spese con minori
stanziamenti ed erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi
immediatamente successivi.
5. Le spese correlate ad assegnazioni dello Stato destinate a scopi
specifici sono effettuate per il raggiungimento degli obiettivi che
costituiscono il presupposto dell'assegnazione. Conseguentemente, le
somme restano nel bilancio della Regione fino a che gli obiettivi non
siano raggiunti, ovvero si accerti, con specifica deliberazione di
Giunta, l'impossibilita' del loro raggiungimento.
6. Ove, dopo il raggiungimento degli obiettivi o dopo il
conseguimento delle finalita' per le quali le somme sono state
assegnate, si accertino, con deliberazione di Giunta, economie sul
totale delle somme conferite, la Regione puo' destinare tali economie
ad integrazione degli stanziamenti disposti per il raggiungimento di
finalita' similari. La deliberazione di cui sopra e' inviata al
Ministero che ha assegnato i fondi per le conseguenti rettifiche, ove
d'occorrenza, del bilancio dello Stato.
7. La Regione puo', in relazione all'epoca in cui avviene
l'assegnazione dei fondi statali attribuire le relative spese alla
competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorche' non
sia possibile dar luogo all'impegno di tali spese, a norma
dell'articolo 47, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale
ha luogo l'assegnazione. In tal caso, sullo stanziamento di spesa da
iscrivere nel bilancio per l'esercizio successivo a norma
dell'articolo 31, comma 4, lettera a) possono essere assunti impegni
fin dalla data di registrazione dell'assegnazione e disposte
erogazioni fin dall'inizio dell'esercizio stesso e comunque non prima
della data di intervenuta esecutivita' della delibera di variazione
del bilancio, anche in pendenza dell'approvazione della legge di
bilancio per il nuovo esercizio.
8. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo
esercizio, delle spese di cui al comma 7 non si tiene conto ai fini
del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al comma 4 dell'articolo
11.
|