REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

               TITOLO III                                                       
         ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE                                           
          Art. 32                                                               
Decadenza                                                                       
1. Sono causa della decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare            
l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omissioni:                         
a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;                               
b) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e                      
prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o             
nel disciplinare di concessione;                                                
c) mancato pagamento di due annualita' del canone;                              
d) decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida             
motivazione;                                                                    
e) subconcessione a terzi.                                                      
2. Il concessionario decade qualora, diffidato a regolarizzare la               
propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi             
provveda. Nel caso di cui alla lettera e) del comma 1 la decadenza e'           
immediata.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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