REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

               TITOLO IV                                                        
        RELAZIONI SINDACALI, PARI OPPORTUNITA'   E PARTECIPAZIONE               
          Art. 31                                                               
Partecipazione dei lavoratori                                                   
1. La Regione promuove la partecipazione dei lavoratori alla fase di            
elaborazione delle scelte di organizzazione del lavoro e di                     
qualificazione del personale, in funzione dell'attuazione degli                 
obiettivi e dei programmi assegnati alle strutture organizzative,               
nonche' ai fini del miglioramento organizzativo delle stesse e della            
qualita' del lavoro.                                                            
2. Per favorire la partecipazione ai processi decisionali in materia            
di organizzazione del lavoro, le direzioni generali convocano                   
incontri periodici con i collaboratori. In ogni caso a richiesta di             
almeno un quinto dei dipendenti assegnati alla struttura                        
organizzativa a livello di direzione generale, il responsabile della            
medesima struttura e' tenuto a convocare un incontro al fine di                 
esaminare programmi o progetti in tema di qualita' del lavoro e                 
dell'organizzazione proposti dai richiedenti.                                   
3. I contratti collettivi di lavoro e i protocolli di relazioni                 
sindacali di cui all'articolo 30 possono prevedere ulteriori istituti           
di partecipazione del personale all'organizzazione del lavoro.                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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