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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO II
Bilancio annuale
Art. 31
Variazioni di bilancio
1. Ogni variazione al bilancio regionale deve essere disposta o
autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli
25, 26 e 27 e dal comma 4 del presente articolo.
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
a) variazioni compensative fra le unita' previsionali di base della
parte spesa appartenenti alla medesima classificazione economica e
strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo;
b) variazioni compensative fra le unita' previsionali di base della
parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica,
qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli
interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri
strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di
finanziamento specificatamente individuate;
c) variazioni compensative anche fra unita' previsionali di base
della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione
economica e finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse
autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e
dalla Regione, entro i limiti di spesa definiti dagli specifici
provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio;
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in
vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione,
nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;
e) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima
unita' previsionale di base finanziati da assegnazioni a destinazione
vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti
dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti;
f) variazioni alle entrate ed alle spese necessarie per l'adeguamento
delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle
contabilita' speciali.
3. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 2 dispongono contestualmente le variazioni agli
stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unita' previsionali di
base. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere b), c), d) ed
e) di detto comma possono disporre altresi' l'istituzione di nuovi
capitoli o di nuove unita' previsionali di base.
4. La Giunta regionale puo' provvedere con proprio atto ad apportare
le seguenti tipologie di variazione al bilancio di competenza e di
cassa:
a) variazioni necessarie all'integrazione o all'istituzione di nuove
unita' previsionali di base per l'iscrizione delle entrate derivanti
da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione
Europea e di altri soggetti, nonche' l'iscrizione delle relative
spese quando le stesse siano tassativamente regolate dalla
legislazione in vigore;
b) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima
unita' previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di
spese di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a
pagamento differito, per quelle direttamente regolate con legge e per
quelle derivanti da assegnazioni specifiche stabilite dallo Stato,
dall'Unione Europea e da altri soggetti.
5. I provvedimenti di variazione di cui alla lettera a) del comma 4
dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei
capitoli appartenenti alle unita' previsionali di base ovvero
l'istituzione di nuovi capitoli o di nuove unita' previsionali di
base.
6. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui alla lettera
a) del comma 4, puo' essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno
a cui il bilancio stesso si riferisce.
7. Prima dell'adozione degli atti amministrativi di cui al presente
articolo, gli stessi sono trasmessi alla struttura organizzativa
competente in materia di bilancio, per la verifica.
8. Gli atti amministrativi con i quali, a norma della presente legge,
sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati per estratto
nel Bollettino Ufficiale.
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