REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

      PARTE SECONDA                                                             
   SOGGETTI ISTITUZIONALI                                                       
   DEL GOVERNO TERRITORIALE E                                                   
   STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                                     
   E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                                   
            TITOLO IV                                                           
         STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                               
         E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                             
            CAPO I                                                              
       Conferenza Regione-Autonomie locali                                      
       e strumenti di concertazione                                             
          Art. 30                                                               
Espressione dei pareri                                                          
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta                   
regionale pareri in ordine a:                                                   
a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;            
b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina               
delle funzioni degli Enti locali;                                               
c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;               
d) atti generali di programmazione regionale.                                   
2. La Giunta regionale puo' richiedere comunque pareri alla                     
Conferenza Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte e              
iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di             
coordinamento.                                                                  
3. I pareri di competenza della Conferenza Regione-Autonomie locali             
sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti.                
Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che              
siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della              
Conferenza.                                                                     
4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni             
dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I               
pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione                   
consiliare competente.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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