REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

              CAPO VII                                                          
          Norme finali, finanziarie, transitorie e abrogazioni                  
          Art. 30                                                               
Abrogazioni                                                                     
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge regionale:                   
a) articoli 21, 22, 24 della L.R. n. 3 del 1999;                                
b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,              
17, 18, 19, 20, 21, 22, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 della L.R. n. 22            
del 1997;                                                                       
c) articoli 1, 6, 7, 15, 16, 17 e 18 della L.R. n. 24 del 1996.                 
NOTE ALL'ART. 30                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli articoli 21, 22 e 24 della L.R. n. 3 del 1999,                
citata alla nota all'art. 10, era il seguente:                                  
"Art. 21 - Associazioni intercomunali                                           
1. La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali              
finalizzate alla gestione associata di una pluralita' di funzioni e             
all'organizzazione di servizi; a tal fine i contributi previsti per             
le Unioni di Comuni dall'art. 16 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 e              
dai successivi provvedimenti attuativi sono estesi alle Associazioni            
intercomunali conformemente a quanto previsto nel presente articolo e           
nell'art. 24.                                                                   
2. Le Associazioni intercomunali ai fini della presente legge sono              
costituite da Comuni di qualsiasi dimensione demografica, tra loro              
confinanti. Ad esse si applicano in quanto compatibili le norme in              
vigore per gli altri Enti locali territoriali. Nessun Comune puo'               
appartenere allo stesso tempo ad una Unione e ad una Associazione               
intercomunale.                                                                  
3. Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei               
Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta, con le quali                
vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento                           
dell'Associazione. L'istituzione delle Associazioni e' dichiarata con           
decreto del Presidente della Regione.                                           
4. Il regolamento della Associazione intercomunale deve:                        
a) individuare gli organi di governo dell'Associazione, disciplinando           
le modalita' per la loro elezione e prevedendo comunque che il                  
Presidente dell'Associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni                
associati e che gli altri eventuali organi vengano formati dai                  
componenti degli organi dei Comuni associati;                                   
b) disciplinare le modalita' per il conferimento delle funzioni e per           
il trasferimento dell'organizzazione dei servizi dai singoli Comuni             
alla Associazione, prevedendo modalita' atte a definire gli eventuali           
profili successori;                                                             
c) dettare le norme fondamentali per l'organizzazione                           
dell'Associazione, prevedendo la costituzione di uffici comuni                  
operanti con personale distaccato o comandato dagli enti                        
partecipanti;                                                                   
d) regolare le forme di utilizzazione del personale.                            
5. La Regione puo' prevedere che l'accesso ai contributi sia                    
subordinato al raggiungimento di un grado minimo di integrazione                
rilevato sulla base dell'entita' percentuale del personale e delle              
risorse messe a disposizione dell'Associazione dai singoli Comuni.              
          Art. 22 - Comunita' montane: modifiche alla L.R. n. 22 del            
1997                                                                            
1. Le funzioni delle Comunita' montane sono determinate dalla L.R. 19           
luglio 1997, n. 22, recante "Ordinamento delle Comunita' montane e              
disposizioni a favore della montagna".                                          
2. Alla L.R. n. 22 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:           
a) l'art. 12 della L.R. n. 22 del 1997 e' sostituito dal seguente:              
 Composizione della Giunta                                                      
1. Il Presidente della Comunita' montana e' eletto tra i Sindaci dei            
Comuni ricompresi nel suo ambito.                                               
2. Lo Statuto determina la composizione della Giunta della Comunita'            
montana.>>;                                                                     
b) il comma 2 dell'art. 14 della L.R. n. 22 del 1997 e' sostituito              
dal seguente:                                                                   
la Giunta della Comunita' montana e' eletta dal Consiglio, con le               
modalita' previste dallo statuto, tra i Sindaci, i componenti delle             
Giunte e dei Consigli comunali.>>.                                              
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le Comunita'             
montane che devono rinnovare i propri organi entro il 30 giugno del             
1999 adeguano il proprio statuto alle disposizioni del comma 2 in               
tempo utile per l'avvio delle procedure di rinnovo degli organi. In             
caso di mancato adeguamento, le norme statutarie in contrasto sono da           
considerarsi prive di ogni effetto e per il rinnovo degli organi si             
applicano le disposizioni dell'art. 12 della L.R. n. 22 del 1997,               
come modificato dal comma 2.                                                    
4. Le restanti Comunita' montane adeguano il proprio statuto entro 12           
mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta e il                
Presidente in carica, se eletti sulla base delle disposizioni                   
previgenti in contrasto, decadono e contestualmente il Presidente               
della Regione, diffida i Consigli a procedere alla elezione del                 
Presidente e della Giunta della Comunita' montana. I Consigli che, in           
seguito alla diffida, persistano a non adempiere nei successivi venti           
giorni, sono sciolti con deliberazione motivata della Giunta                    
regionale. Per la procedura di scioglimento si applicano altresi' le            
disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 15 della L.R. n. 22 del               
1997.                                                                           
5. E' delegata alla Provincia competente per territorio la                      
regolazione dei profili successori derivanti dalla trasformazione               
della Comunita' montana in Unione e di quelli connessi all'eventuale            
successivo scioglimento dell'Unione.".                                          
"Art. 24 - Programma di riordino territoriale                                   
1. Il programma di riordino territoriale di cui all'art. 6 della L.R            
8 luglio 1996, n. 24 effettua periodicamente la ricognizione dei                
livelli ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali ai              
sensi del comma 2 dell'art. 3 del DLgs  n.112 del 1998. Il suddetto             
programma indica altresi' le forme associative costituite in                    
attuazione dell'art. 21.                                                        
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16 della L.R.           
n. 24 del 1996, il programma determina i criteri per la concessione             
dei contributi a sostegno delle Unioni e delle Associazioni                     
intercomunali, nel rispetto dei seguenti indirizzi:                             
a) i contributi riconosciuti alle Unioni di comuni in relazione al              
numero e alle caratteristiche demografiche e geomorfologiche dei                
comuni aderenti, ed alle funzioni e ai servizi trasferiti, sono                 
proporzionalmente superiori rispetto a quelli previsti per le                   
Associazioni intercomunali;                                                     
b) i contributi riconosciuti alle Unioni di comuni o alle                       
Associazioni intercomunali sono determinati in rapporto piu' che                
proporzionale rispetto al numero dei comuni che le compongono;                  
c) costituisce criterio prioritario ai fini della determinazione dei            
contributi riconosciuti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali           
il grado di integrazione tra gli uffici ed il personale dei comuni              
aderenti;                                                                       
d) nella definizione dei criteri per la determinazione dei contributi           
riconosciuti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali viene                
assicurato che la quantita' e l'importanza delle funzioni e dei                 
servizi trasferiti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali                
assuma valore prioritario rispetto al numero e alle caratteristiche             
demografiche e geomorfologiche dei comuni aderenti.                             
3. Sulla base di criteri individuati dalla Giunta regionale, alle               
Unioni di comuni, alle Associazioni intercomunali e alle Comunita'              
montane sono inoltre concessi contributi in conto capitale per                  
investimenti volti a favorire e rafforzare l'esercizio associato                
delle funzioni.                                                                 
4. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di               
affari istituzionali e' costituito un Comitato regionale per le                 
Unioni comunali composto dai Sindaci che esercitano le funzioni di              
Presidenti delle Unioni di comuni e delle Associazioni intercomunali.           
Il Comitato svolge funzioni di supporto alla Giunta regionale nelle             
politiche di sostegno alle forme associative tra comuni. In                     
particolare esso cura l'attivita' relativa all'istituzione di un                
osservatorio sui piccoli comuni e sulle forme associative. Ai                   
componenti del Comitato viene corrisposta una indennita' pari al 25%            
dell'indennita' di carica lorda dei consiglieri regionali.".                    
2) Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,           
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 della           
L.R. n. 22 del 1997, citata alla nota all'art. 25, era il seguente:             
"Art. 1 - Natura                                                                
1. Le Comunita' montane sono Enti locali costituiti con legge                   
regionale, ai sensi dell'art. 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142              
"Ordinamento delle autonomie locali", tra Comuni montani e                      
parzialmente montani della stessa Provincia, allo scopo di promuovere           
la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle               
funzioni comunali favorendo, ove le condizioni lo consentano, la                
fusione dei Comuni associati.                                                   
          Art. 2 - Autonomia statutaria                                         
1. Le Comunita' montane hanno autonomia statutaria in armonia con le            
leggi statali e regionali.                                                      
2. Lo statuto, nei limiti dei principi fissati dalla legge,                     
stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in           
particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento               
degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra             
Comunita' montane e altri Enti locali, della partecipazione popolare,           
dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti                 
amministrativi. Determina altresi' la sede e la denominazione della             
Comunita' montana.                                                              
3. Lo statuto, in sede di prima votazione, e' deliberato dal                    
Consiglio della Comunita' montana con il voto favorevole dei due                
terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga             
raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi             
entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due                
volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri             
assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano                
anche alle modifiche statutarie.                                                
4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo             
regionale, lo statuto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della              
Regione ed e' affisso all'Albo pretorio dell'ente per trenta giorni             
consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno                    
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della                
Regione.                                                                        
5. Il Consiglio delibera lo statuto entro otto mesi dalla data di               
costituzione della Comunita' montana. In caso di mancata adozione               
dell'atto deliberativo entro tale scadenza, il Consiglio che,                   
nonostante diffida, persista a non adempiere nei successivi quattro             
mesi, viene sciolto.                                                            
          Art. 3 - Regolamenti                                                  
1. Nel rispetto della legge e dello statuto, la Comunita' montana               
adotta il regolamento di contabilita', il regolamento per la                    
disciplina dei contratti, nonche' regolamenti per l'organizzazione ed           
il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di                
partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.                                
2. Il regolamento di contabilita' e quello per la disciplina dei                
contratti devono essere deliberati nello stesso termine assegnato per           
deliberare lo statuto ai sensi del comma 5 dell'art. 2.                         
          Art. 4 - Funzioni                                                     
1. Le Comunita' montane esercitano funzioni ad esse attribuite dalle            
leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai Comuni,               
dalla Provincia e dalla Regione.                                                
2. La Regione di norma attribuisce o delega alle Comunita' montane              
funzioni nei settori dell'agricoltura, della forestazione e della               
difesa del suolo.                                                               
3. La Regione puo' delegare ulteriori funzioni a Comunita' montane di           
un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunita'            
derivanti da specifiche condizioni e realta' delle zone montane e dei           
rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.                          
4. Possono altresi' essere delegate alle Comunita' montane funzioni             
esercitate per delega dalle Province. A tal fine su proposta della              
Provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunita'                
montane, provvede la Giunta regionale mediante convenzioni con la               
Provincia stessa.                                                               
          Art. 5 - Esercizio associato di funzioni e di servizi                 
comunali                                                                        
1. Le funzioni ed i servizi che i Comuni montani intendono esercitare           
in forma associata, in base a criteri di buon andamento, economicita'           
ed efficienza della gestione, possono essere esercitati da Consorzi             
costituiti ai sensi dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 o            
dalle Comunita' montane di cui i Comuni montani sono membri. In caso            
di coincidenza del livello di associazione con l'intero ambito di una           
Comunita' montana, l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi           
e' comunque affidato alla stessa Comunita' montana. A tale specifico            
livello di associazione non possono essere costituiti Consorzi.                 
2. L'atto di associazione definisce i fini e la durata della gestione           
associata delle funzioni e dei servizi, le forme di collaborazione e            
di consultazione, i rapporti finanziari e ogni altro aspetto utile a            
regolare i rapporti tra i soggetti associati e la Comunita' montana.            
3. Nel caso di gestione dei servizi e delle funzioni di livello                 
provinciale o di vaste aree intercomunali, che superino gli ambiti              
territoriali della Comunita' montana, questa, con il suo consenso,              
puo' essere delegata dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a                 
Consorzi fra enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della Legge           
n. 142 del 1990, assorbendo le quote di partecipazione di ogni                  
singolo Comune delegante. Il Presidente della Comunita' montana e' in           
tal caso membro dell'Assemblea del Consorzio ai sensi del comma 4 del           
suddetto art. 25.                                                               
4. La Comunita' montana non puo' aderire a un Consorzio del quale               
facciano parte Comuni che costituiscono la Comunita' montana stessa,            
salvo che per la gestione dei parchi. In tal caso, quando l'ambito              
territoriale del parco coincide in tutto o in parte con quello della            
Comunita' montana, d'intesa tra la Provincia e tutti gli enti                   
interessati, la gestione del parco puo' essere delegata alla                    
Comunita' montana.                                                              
          Art. 6 - Determinazione degli ambiti territoriali                     
1. (Riportato alla nota all'art. 25).                                           
2. Il mutamento degli ambiti territoriali, ivi compresi i casi di               
modifiche attuate in applicazione dell'art. 7, e' stabilito con legge           
regionale, sentiti la Provincia e i Comuni interessati.                         
3. Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano le             
circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, nel caso che tali              
provvedimenti incidano sulla determinazione degli ambiti territoriali           
delle Comunita' montane, debbono disporre anche in merito a tali                
ambiti.                                                                         
4. L'esclusione di Comuni dalle Comunita' montane, effettuata ai                
sensi del comma 2 dell'art. 28 della Legge n. 142 del 1990 e del                
presente articolo, non priva i rispettivi territori montani dei                 
benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle            
Comunita' europee e dalle leggi statali e regionali. A tal fine, la             
Regione promuove rapporti convenzionali tra le Comunita' montane e i            
Comuni interessati e, con atto di Giunta, puo' partecipare alle                 
relative convenzioni.                                                           
          Art. 7 - Unione di Comuni montani                                     
1. Al fine di favorire la fusione di tutti o parte dei Comuni di cui            
all'art. 1, la Regione incentiva, ai sensi della L.R. 8 luglio 1996,            
n. 24, l'Unione dei Comuni montani contermini, appartenenti alla                
stessa provincia. Le Unioni di Comuni possono costituirsi fra tutti o           
parte dei Comuni membri di una Comunita' montana. Ai sensi del comma            
8 dell'art. 29 della Legge 8 giugno 1990,  n.142, la Comunita'                  
montana puo' essere trasformata in Unione di Comuni anche in deroga             
ai limiti di popolazione.                                                       
2. Nei casi in cui la costituzione dell'Unione sia deliberata da                
Comuni che non fanno parte di una stessa Comunita' montana, ovvero da           
Comuni montani e da Comuni contermini non montani, si procede, ove              
opportuno, con legge regionale alla modifica degli ambiti                       
territoriali comunitari, frazionando o accorpando gli ambiti                    
territoriali preesistenti, ovvero includendo nuovi Comuni ai sensi              
del comma 3 dell'art. 28 della Legge n. 142 del 1990.                           
3. L'Unione di Comuni costituita per trasformazione della Comunita'             
montana, oltre all'esercizio di una pluralita' di funzioni o di                 
servizi determinati dall'atto costitutivo, esercita tutte le funzioni           
che a qualsiasi titolo spettano alle Comunita' montane.                         
4. La trasformazione della Comunita' montana in Unione di Comuni non            
priva quest'ultima dei benefici e degli interventi speciali stabiliti           
per le Comunita' montane e per la montagna.                                     
5. In caso di trasformazione di una Comunita' montana in Unione di              
Comuni le deliberazioni dei singoli Consigli comunali concernenti               
l'approvazione dell'atto costitutivo e del regolamento dell'Unione              
sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale che con proprio             
decreto dichiara l'avvenuta trasformazione della Comunita' montana in           
Unione regolando, ove occorra, le questioni patrimoniali.                       
6. Il comma 3 dell'art. 16 della L.R. n. 24 del 1996 e' abrogato.               
7. Al comma 5 dell'art. 16 della L.R. n. 24 del 1996 le parole .R. n.           
1 del 1993>> sono sostituite dalle parole le sull'ordinamento delle             
Comunita' montane>>.                                                            
          Art. 8 - Controllo sulle Comunita' montane                            
1. Il controllo sulle Comunita' montane e' esercitato secondo quanto            
previsto dall'art. 49 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed e'                   
disciplinato dalla legge regionale in materia di controlli.                     
          Art. 9 - Organi delle Comunita' montane                               
1. Sono organi della Comunita' montana: il Consiglio, la Giunta, il             
Presidente.                                                                     
2. Un revisore contabile adempie alle funzioni di revisione                     
economico-finanziaria.                                                          
          Art. 10 - Composizione del Consiglio                                  
1. Il Consiglio della Comunita' montana e' formato da componenti dei            
Consigli dei Comuni da cui essa e' costituita e la sua composizione             
e' stabilita dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:                    
a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun                    
Consiglio comunale mediante scheda con voto limitato, in modo da                
assicurare la rappresentanza della minoranza, che deve essere                   
emanazione diretta della stessa, con esclusione, a pena di nullita'             
dell'elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza;              
b) elezione con criteri di proporzionalita' dei rappresentanti dei              
Consigli comunali.                                                              
2. Lo statuto stabilisce la composizione del Consiglio conformandosi            
ai principi di buon andamento e funzionalita' e di contenimento del             
numero dei suoi componenti, che deve tendere ad essere analogo al               
numero di consiglieri assegnati ad un Comune che ha la stessa                   
popolazione della Comunita' montana. Lo statuto, inoltre,                       
nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 deve assicurare la              
rappresentativita' di ciascun Consiglio comunale.                               
3. Lo statuto della Comunita' montana della quale fanno parte non               
piu' di tre Comuni puo' prevedere, in deroga a quanto stabilito nei             
commi 1 e 2, che il Consiglio sia composto da tutti i componenti dei            
singoli Consigli comunali.                                                      
4. Qualora della Comunita' montana facciano parte Unioni di Comuni,             
lo statuto della Comunita' montana puo' prevedere che componenti del            
Consiglio siano consiglieri dell'Unione, in luogo dei rappresentanti            
dei Comuni che costituiscono l'Unione stessa. Il numero di componenti           
del Consiglio attribuibile all'Unione e' pari a quello spettante                
all'insieme dei Comuni facenti parte dell'Unione stessa. Lo statuto             
deve comunque assicurare la rappresentanza delle minoranze in seno al           
Consiglio della Comunita' montana.                                              
5. Lo statuto disciplina altresi' il funzionamento del Consiglio con            
particolare riguardo alle modalita' di convocazione, al numero                  
legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce           
le modalita' di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina           
e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla              
carica.                                                                         
6. Lo statuto puo' stabilire l'articolazione del Consiglio in                   
commissioni e gruppi politici.                                                  
          Art. 11 - Competenze del Consiglio                                    
1. Il Consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo                         
politico-amministrativo della Comunita' montana.                                
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti                    
fondamentali:                                                                   
a) lo statuto, i regolamenti dell'ente ed i criteri direttivi per il            
regolamento sull'ordinamento degli uffici;                                      
b) il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il Programma               
annuale operativo, i programmi di settore, i programmi di opere                 
pubbliche e i relativi piani finanziari;                                        
c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e              
pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;                          
d) la costituzione e la modificazione di forme associative;                     
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli                  
organismi di partecipazione;                                                    
f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; l'assunzione           
e la concessione di pubblici servizi; la partecipazione della                   
Comunita' montana a societa' di capitali; l'affidamento di attivita'            
o di servizi mediante convenzioni; la contrazione di mutui; gli                 
acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli                 
appalti e la concessione di opere che non siano previste                        
espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che, comunque, non           
rientrino nell'ordinaria amministrazione;                                       
g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e             
servizi;                                                                        
h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,                
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla                      
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere                      
continuativo;                                                                   
i) la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei           
rappresentanti della Comunita' montana presso organismi pubblici e              
privati, nonche' le nomine dei rappresentanti del Consiglio presso              
organismi pubblici e privati ad esso espressamente riservate dalla              
legge;                                                                          
l) la determinazione delle indennita' per gli amministratori della              
Comunita' montana;                                                              
m) l'elezione del revisore contabile;                                           
n) l'emissione di prestiti obbligazionari.                                      
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente                 
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi           
della Comunita' montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di              
bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni             
successivi, a pena di decadenza.                                                
          Art. 12 - Composizione della Giunta                                   
1. Il Presidente della Comunita' montana e' eletto tra i Sindaci dei            
Comuni ricompresi nel suo ambito.                                               
2. Lo Statuto determina la composizione della Giunta della Comunita'            
montana.                                                                        
          Art. 13 - Competenze della Giunta                                     
1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano             
riservati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al Consiglio e           
al Presidente; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria                 
attivita', ne attua gli indirizzi generali e svolge attivita'                   
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.                            
2. La Giunta esercita le proprie funzioni ispirandosi ad una visione            
unitaria degli interessi dei Comuni che costituiscono la Comunita'              
montana. Lo statuto definisce le modalita' per rendere effettivo e              
operante tale principio.                                                        
          Art. 14 - Elezione del Presidente e della Giunta                      
1. Il Presidente e' eletto dal Consiglio con le modalita' previste              
dallo statuto.                                                                  
2. La Giunta della Comunita' montana e' eletta dal Consiglio, con le            
modalita' previste dallo statuto, tra i Sindaci, i componenti delle             
Giunte e dei Consigli comunali.                                                 
3. Le elezioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate nella seduta in            
cui il Consiglio si insedia o nella prima seduta successiva a quella            
in cui si e' verificata la vacanza o sono state presentate le                   
dimissioni. In ogni caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre            
i sessanta giorni successivi a tali date.                                       
4. La convocazione del Consiglio per le elezioni di cui ai commi 1 e            
2 e' disposta dal consigliere piu' anziano secondo l'eta', che                  
presiede la seduta. La prima convocazione e' disposta entro dieci               
giorni dalla data in cui sono pervenute tutte le comunicazioni di               
nomina dei rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si e'                  
verificata la vacanza o sono state accettate le dimissioni.                     
          Art. 15 - Mancata elezione del Presidente e della Giunta              
1. Scaduto il termine di cui al comma 3 dell'art. 14, i Consigli che,           
nonostante la diffida del Presidente della Giunta regionale,                    
persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti            
con deliberazione motivata della Giunta regionale.                              
2. Con la deliberazione di scioglimento si provvede alla nomina di un           
commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con la                   
deliberazione stessa. La deliberazione e' immediatamente comunicata             
al Consiglio regionale e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della              
Regione.                                                                        
3. Il rinnovo del Consiglio a seguito dello scioglimento deve                   
avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione della relativa                
deliberazione.                                                                  
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento            
continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli                  
incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.                                
          Art. 16 - Il Presidente                                               
1. Il Presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio            
e la Giunta, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici           
nonche' all'esecuzione degli atti.                                              
2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e           
dai regolamenti e sovraintende altresi' all'espletamento di tutte le            
funzioni della Comunita' montana.                                               
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente            
provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei                      
rappresentanti della Comunita' montana presso organismi pubblici e              
privati.                                                                        
4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro            
quarantacinque giorni dall'insediamento del Presidente, ovvero dalla            
scadenza del precedente incarico. In mancanza, l'organo competente ai           
sensi della normativa vigente in materia di controlli sugli Enti                
locali adotta i provvedimenti sostitutivi.                                      
          Art. 17 - Rapporto di fiducia                                         
1. Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la               
Giunta, nonche' la sostituzione dei singoli componenti della Giunta             
che siano dimissionari o revocati dal Consiglio su proposta del                 
Presidente o cessati dalla carica per altra causa.                              
2. Il voto del Consiglio contrario a una proposta della Giunta non ne           
comporta le dimissioni.                                                         
          Art. 18 - Durata in carica del Consiglio                              
1. La durata in carica del Consiglio della Comunita' montana e' pari            
a quella prevista dalla normativa vigente per i Consigli comunali. Il           
Consiglio della Comunita' montana esercita comunque le sue funzioni             
fino all'insediamento del nuovo Consiglio.                                      
2. Il Consiglio della Comunita' montana decade comunque qualora siano           
rinnovati i Consigli comunali della maggioranza dei Comuni che fanno            
parte della stessa Comunita' montana.                                           
3. Quando viene rinnovato il Consiglio di un Comune componente della            
Comunita' montana decade la sua rappresentanza e il nuovo Consiglio             
comunale procede a nuova elezione, secondo quanto stabilito dall'art.           
10 e dallo statuto, entro e non oltre quarantacinque giorni.                    
4. In caso di decadenza, dimissioni, morte e cessazione dalla carica            
per qualsiasi altra causa di un componente del Consiglio, il                    
Consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione               
nella prima seduta successiva al verificarsi della cessazione dalla             
carica o da quando se ne e' avuta conoscenza.                                   
5. I nuovi componenti del Consiglio eletti ai sensi dei commi 3 e 4             
durano in carica quanto il Consiglio, fino alla scadenza del mandato            
di questo.                                                                      
          Art. 19 - Dimissioni                                                  
1. Le dimissioni del Presidente della Comunita' montana sono                    
indirizzate al Consiglio; sono altresi' indirizzate al Consiglio le             
dimissioni della Giunta, quando la stessa e' costituita nel modo                
stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 12. Esse hanno                 
effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate.                             
2. Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla carica del              
Presidente o di oltre la meta' degli Assessori determinano di diritto           
la decadenza dell'intera Giunta.                                                
3. Dopo la scadenza del Consiglio e dopo l'approvazione della mozione           
di sfiducia o l'accettazione delle dimissioni del Presidente e della            
Giunta, gli stessi provvedono solo agli atti di ordinaria                       
amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova            
Giunta.                                                                         
          Art. 20 - Funzionamento degli organi                                  
1. Il funzionamento degli organi, con particolare riguardo alle                 
modalita' di convocazione, al numero legale, al procedimento di                 
discussione e di deliberazione, e' disciplinato dal regolamento in              
base ai principi stabiliti dalla presente legge e dallo statuto.                
"Art. 21 - Rimozione e sospensione di amministratori di Comunita'               
montane                                                                         
1. I Presidenti, i componenti dei Consigli e delle Giunte delle                 
Comunita' montane possono essere rimossi o sospesi nei casi e secondo           
le modalita' di cui all'art. 40 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.              
          Art. 22 - Organizzazione sanitaria                                    
1. Restano salve le speciali disposizioni del Servizio sanitario                
nazionale per gli organi delle Comunita' montane.".                             
"Art. 53 - Disposizioni applicabili                                             
1. Nel caso in cui con legge regionale siano modificati gli ambiti              
territoriali di cui all'art. 6, ovvero siano istituite nuove                    
Comunita' montane, nella fase di prima attuazione si applicano le               
disposizioni del presente titolo.                                               
          Art. 54 - Costituzione delle Comunita' montane e                      
definizione dei rapporti patrimoniali                                           
1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in                 
conformita' alle delimitazioni territoriali di cui all'art. 6,                  
indica, per ogni Comunita' montana, i Comuni che ne fanno parte e la            
composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalita' e i               
termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta                     
d'insediamento. La costituzione della Comunita' montana decorre dalla           
data di elezione della Giunta provvisoria.                                      
2. Qualora gli ambiti territoriali non coincidano con gli ambiti                
territoriali delle Comunita' montane costituite ai sensi della                  
presente legge, e si determinino come conseguenza variazioni                    
territoriali, il Presidente della Giunta regionale, entro un mese               
dalla costituzione provvisoria degli organi delle Comunita' montane,            
sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto,            
gli aspetti successori con particolare riguardo ai rapporti                     
patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del                   
personale tra gli enti medesimi.                                                
          Art. 55 - Costituzione provvisoria degli organi                       
1. Nella fase di prima costituzione delle Comunita' montane il                  
Consiglio della Comunita' montana e' composto di tre rappresentanti             
per ciascuno dei Consigli dei Comuni che fanno parte della Comunita'            
montana. I rappresentanti sono scelti tra i consiglieri comunali.               
2. L'elezione deve assicurare la rappresentanza della minoranza e, a            
tal fine, il voto deve essere limitato a due nomi. Il rappresentante            
della minoranza deve essere rappresentante della stessa, con                    
esclusione, a pena di nullita' della elezione, di ogni e qualsiasi              
interferenza della maggioranza.                                                 
3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa dei                   
componenti del Consiglio, non si procede alla loro sostituzione, a              
meno che il Consiglio non si riduca alla meta' dei suoi componenti.             
In tal caso si procede al rinnovo dell'intero Consiglio entro                   
quindici giorni dal verificarsi della causa dell'ultima cessazione              
dalla carica.                                                                   
4. Il Consiglio provvisoriamente eletto dura in carica fino alla                
scadenza della maggioranza dei Consigli comunali dei Comuni che fanno           
parte della Comunita' montana ed esercita le sue funzioni fino                  
all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire nei termini e           
nei modi stabiliti dallo statuto.                                               
5. Nella fase di prima costituzione delle Comunita' montane, la                 
Giunta e' composta dal Presidente e da quattro Assessori, per la cui            
elezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni                   
dell'art. 14.                                                                   
          Art. 56 - Prima seduta del Consiglio provvisorio                      
1. La prima seduta del Consiglio provvisorio della Comunita' montana            
e' convocata dal Sindaco del Comune col maggior numero di abitanti ed           
e' presieduta dal consigliere piu' anziano di eta'.                             
          Art. 57 - Adempimenti del Consiglio provvisorio nella                 
seduta di insediamento                                                          
1. In sede di prima costituzione delle Comunita' montane e fino                 
all'approvazione degli statuti, in conformita' alle cui disposizioni            
saranno eletti il Presidente e la Giunta, il Consiglio provvisorio              
della Comunita' montana, nella seduta di insediamento:                          
a) nomina un'apposita commissione per la redazione dello statuto,               
stabilendo previamente la composizione della commissione, della quale           
possono far parte anche estranei al Consiglio, nonche' le procedure             
per la redazione e l'approvazione dello statuto;                                
b) nomina un Presidente e un organo esecutivo provvisori.                       
2. La commissione per lo statuto e' eletta a maggioranza dei quattro            
quinti del Consiglio. Se dopo due scrutini la commissione non risulta           
eletta si procede, mediante convocazione effettuata seduta stante dal           
Presidente provvisorio del Consiglio entro i dieci giorni                       
immediatamente successivi, ad una terza votazione in cui e'                     
necessario il voto valido della maggioranza dei consiglieri. Anche in           
questa votazione deve essere assicurata la rappresentanza della                 
minoranza e a tal fine il voto deve essere palese e limitato ai                 
quattro quinti dei membri della commissione, con arrotondamento per             
difetto, e i rappresentanti della minoranza devono essere espressione           
diretta della minoranza stessa, con esclusione di ogni e qualsiasi              
interferenza della maggioranza, pena la nullita' dell'elezione.                 
3. La nomina della commissione per lo statuto deve essere effettuata            
nei termini stabiliti dal comma 2. La nomina del Presidente e                   
dell'organo esecutivo provvisori deve essere effettuata nella seduta            
di insediamento. Ove non si provveda nei termini indicati, i Consigli           
che, nonostante diffida del Presidente della Giunta regionale,                  
persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti            
con delibera motivata della Giunta regionale.                                   
          Art. 58 - Norma transitoria per gli organi attuali                    
1. Gli organi delle Comunita' montane in carica alla data di entrata            
in vigore della presente legge decadono al momento del rinnovo dei              
Consigli comunali della maggioranza dei Comuni che fanno parte della            
stessa Comunita' montana.                                                       
2. Essi sono rinnovati secondo le modalita' di cui all'art. 18.                 
          Art. 59 - Adeguamento degli statuti                                   
1. Le Comunita' montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni           
della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore             
della stessa. Decorso tale termine e fino al momento dell'entrata in            
vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie           
in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni           
effetto.".                                                                      
3) Il testo degli articoli 1, 6, 7, 15, 16, 17 e 18 della L.R. n. 24            
del 1996, citata alla nota all'art. 28, era il seguente:                        
"Art. 1 - Oggetto e finalita'                                                   
1. La presente legge reca norme generali, finalizzate  al riordino              
territoriale, in materia di circoscrizioni comunali. Essa disciplina            
in particolare:                                                                 
a) il procedimento per l'approvazione delle leggi regionali di                  
modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali e             
di istituzione di nuovi Comuni;                                                 
b) le forme di consultazione delle popolazioni interessate;                     
c) il programma di riordino territoriale finalizzato in particolare             
alla modifica delle circoscrizioni comunali e alla fusione di piccoli           
Comuni;                                                                         
d) gli strumenti di incentivazione alle Unioni e alle fusioni di                
Comuni.                                                                         
2. La Regione favorisce, sulla base dell'iniziativa dei Comuni e                
delle popolazioni interessate e in collaborazione con gli enti locali           
medesimi, la revisione  delle circoscrizioni comunali allo scopo di             
definire  ambiti territoriali adeguati per l'esercizio delle                    
funzioni amministrative e per una efficiente gestione dei servizi               
pubblici.                                                                       
3. Nella prospettiva dell'aggregazione dei Comuni negli ambiti                  
territoriali individuati dal programma di riordino territoriale, la             
Regione promuove altresi' iniziative per favorire progetti di                   
coordinamento, su scala sovracomunale, delle funzioni con particolare           
riferimento a quelle in materia di pianificazione urbanistica e                 
territoriale.".                                                                 
"Art. 6 - Programma di riordino territoriale                                    
1. Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta, un                  
programma relativo alla modifica delle circoscrizioni comunali, alle            
Unioni e alle fusioni di Comuni, predisposto sulla base delle                   
iniziative indicate dalle Comunita' locali interessate.                         
2. Il programma, tenendo conto delle Unioni di Comuni gia' costituite           
o in via di costituzione, delle Comunita' montane e di ogni altra               
rilevante forma di collaborazione in atto tra Comuni diversi, indica            
le ipotesi di modifica territoriale, di istituzione di Unioni                   
intercomunali e di fusione di Comuni, prevedendo le relative                    
delimitazioni territoriali, i tempi e le principali modalita'                   
attuative, ivi compresi i criteri per la concessione dei contributi             
spettanti ai Comuni che si siano pronunciati in senso favorevole alla           
fusione o all'Unione intercomunale.                                             
3. Il programma deve altresi' indicare i casi in cui, in seguito alla           
prevista fusione di Comuni, si intende procedere alla istituzione di            
uno o piu' municipi.                                                            
4. La determinazione dei criteri per la concessione dei contributi              
regionali destinati ai Comuni, risultanti dalla fusione o costituiti            
in Unione, tiene conto dell'esigenza di favorire:                               
a) i Comuni di minore consistenza demografica;                                  
b) i Comuni con territori geomorfologicamente svantaggiati;                     
c) nel caso di Unioni di Comuni, quelle alle quali i Comuni abbiano             
trasferito la titolarita' di funzioni e servizi di maggiore                     
consistenza e rilevanza.                                                        
          Art. 7 - Procedimento per la formazione e l'aggiornamento             
del programma                                                                   
1. Al fine di consentire la partecipazione di Province, Comuni e                
Comunita' montane alla elaborazione del programma di riordino                   
territoriale, la Giunta regionale, mediante apposito avviso                     
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, definisce le linee           
ed i criteri di orientamento per la formulazione del programma ed               
individua i principali processi da attivare ed i criteri per la                 
concessione dei contributi ed incentivi. Entro tre mesi dalla                   
pubblicazione, gli enti locali fanno pervenire eventuali osservazioni           
e proposte.                                                                     
2. Valutate le proposte e le osservazioni pervenute, la Giunta                  
regionale sottopone il programma all'approvazione del Consiglio                 
regionale. Il programma approvato viene pubblicato nel Bollettino               
Ufficiale della Regione.                                                        
3. Il programma e, aggiornato, con cadenza  almeno quinquennale,                
secondo le modalita' indicate dal presente articolo. Ove richiesto              
dai Comuni interessati, la Giunta puo', in ogni tempo, sottoporre al            
Consiglio regionale la proposta di modificazione o integrazione del             
programma con particolare riguardo alle ipotesi di Unioni comunali              
che siano state nel frattempo costituite.                                       
4. La Giunta regionale, in seguito all'approvazione del programma,              
presenta al Consiglio i progetti di  legge conseguenti                          
all'approvazione del programma stesso.".                                        
"Art. 15 - Contributi per programmi di riorganizzazione sovracomunale           
(riportato alla nota all'art. 28)                                               
          Art. 16 - Unioni di Comuni e contributi per la loro                   
costituzione                                                                    
1. L'Unione di Comuni e' un Ente pubblico locale, dotato di                     
personalita' giuridica, costituito fra due o piu' Comuni contermini             
appartenenti alla stessa provincia in previsione della loro fusione             
ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 142 del 1990.                              
2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri e nelle forme                    
specificate nel programma di riordino territoriale, assegna ad ogni             
Unione che si costituisca e ne faccia richiesta un contributo                   
straordinario iniziale, nonche' per i dieci anni successivi                     
contributi annuali.                                                             
3. Abrogato.                                                                    
4. In attesa dell'adozione del primo programma di riordino                      
territoriale, la Giunta puo' concedere contributi, sulla base dei               
criteri stabiliti nel presente articolo e nell'art. 6, comma 4, alle            
Unioni che si costituiscano nel frattempo.                                      
5. Nelle ipotesi in cui l'Unione riguardi tutti o parte dei Comuni              
gia' costituiti in Comunita' montane, si applica la disciplina                  
dettata **dalla legge regionale sull'ordinamento delle Comunita'                
montane**. Ove l'Unione riguardi tutti i Comuni gia' costituiti in              
Comunita' montane, la Comunita' e' contestualmente trasformata in               
Unione di Comuni.                                                               
6. L'Unione e' incompatibile con il mantenimento in essere di                   
consorzi costituiti tra gli stessi enti locali che la compongono.               
L'Unione subentra ai Comuni che la compongono nei consorzi cui                  
partecipano altri enti.                                                         
7. I benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali a                
favore dei consorzi tra enti locali sono estesi alle Unioni di                  
Comuni. Al fini dei riparto di tali benefici, l'Unione costituisce              
titolo di priorita'.                                                            
8. Il controllo sulle Unioni e' esercitato ai sensi dell'art. 49                
della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ed e' disciplinato dalla L.R. 7              
febbraio 1992, n. 7, e successive modifiche.                                    
          Art. 17 - Contributi per la fusione di Comuni                         
1. Al fine di promuovere la fusione di Comuni con popolazione                   
inferiore a 5.000 abitanti anche con Comuni di popolazione superiore,           
la Regione eroga un contributo straordinario iniziale e, per i dieci            
anni successivi alla fusione, contributi annuali stabiliti in base ai           
criteri indicati nel programma di riordino territoriale.                        
2. La legge regionale che istituisce un Comune risultante dalla                 
fusione di uno o piu' Comuni puo' disporre che una percentuale dei              
contributi annuali venga trasferita con vincolo di destinazione a               
spese riguardanti esclusivamente il territorio e l'esercizio di                 
funzioni e servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni                 
soppressi.                                                                      
3. La fusione costituisce titolo di priorita' ai fini del riparto dei           
finanziamenti regionali destinati alle funzioni istituzionali dei               
Comuni.                                                                         
4. Non hanno titolo ad accedere ai contributi decennali per la                  
fusione i Comuni che abbiano gia' beneficiato di quelli previsti per            
l'Unione, salvi restando gli opportuni adeguamenti affinche' sia loro           
in ogni caso assicurata una contribuzione di durata complessivamente            
decennale.                                                                      
5. Sono in ogni caso fatti salvi i contributi straordinari statali di           
cui all'art. 11 della Legge n. 142 del 1990.                                    
6. Nelle ipotesi in cui la fusione riguardi tutti i Comuni gia'                 
aggregati in Comunita' montane, la legge regionale cura che al Comune           
risultante dalla fusione siano conservate le medesime funzioni e il             
godimento di tutti i benefici gia' attribuiti alla Comunita'                    
medesima.                                                                       
          Art. 18 - Municipi e forme di articolazione per le                    
comunita' originarie                                                            
1. La legge regionale che istituisce nuovi Comuni mediante fusione o            
aggregazione di due o piu' Comuni prevede che alle comunita' di                 
origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di                
partecipazione e di decentramento dei servizi di base. In particolare           
puo' prevedere, nei territori delle comunita' di origine,                       
l'istituzione dei municipi di cui all'art. 12 della Legge n. 142 del            
1990, ai quali i Comuni potranno delegare l'esercizio di ulteriori              
funzioni e servizi. L'ipotesi di istituzione dei municipi deve essere           
espressamente indicata nel quesito referendario deliberato dal                  
Consiglio regionale.                                                            
2. I progetti di legge concernenti la fusione di Comuni devono                  
indicare i casi in cui all'istituzione del nuovo Comune consegue                
l'istituzione di municipi, e  devono precisarne la delimitazione                
territoriale.                                                                   
3. La legge istitutiva deve prevedere il termine  di decorrenza della           
gestione dei servizi decentrati o eventualmente delegati ai                     
municipi.".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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