REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO II
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
CAPO IV
Procedimenti connessi alla concessione
Art. 30
Limitazione o sospensione temporanea dell'esercizio della
concessione
1. L'esercizio del prelievo puo' essere temporaneamente limitato o
sospeso per speciali motivi di pubblico interesse, ed in particolare:
a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per
garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema
fluviale;
b) qualora venga accertato un anomalo abbassamento del livello delle
falde acquifere;
c) per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o la realizzazione di
opere di pubblico interesse;
d) nel caso in cui venga accertato da parte delle autorita'
competenti il venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in
relazione all'uso assentito.
2. Il provvedimento indica, se prevedibile, la durata della
sospensione o della limitazione nonche' la sanzione amministrativa
irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso
contenute. Nel caso in cui non siano individuati i termini di
efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, il Servizio
dovra' procedere, al cessare degli eventi che ne hanno determinato
l'adozione, alla sua revoca.
3. Qualora la sospensione non superi il periodo di tre mesi, il
concessionario e' tenuto al pagamento dell'importo totale del canone,
che sara', invece, proporzionalmente ridotto per periodi di
sospensione superiori.