REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

            TITOLO II                                                           
     IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE                                             
              CAPO IV                                                           
          Procedimenti connessi alla concessione                                
          Art. 30                                                               
Limitazione o sospensione temporanea   dell'esercizio della                     
concessione                                                                     
1. L'esercizio del prelievo puo' essere temporaneamente limitato o              
sospeso per speciali motivi di pubblico interesse, ed in particolare:           
a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per                    
garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema                 
fluviale;                                                                       
b) qualora venga accertato un anomalo abbassamento del livello delle            
falde acquifere;                                                                
c) per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione                
ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o la realizzazione di               
opere di pubblico interesse;                                                    
d) nel caso in cui venga accertato da parte delle autorita'                     
competenti il venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in                
relazione all'uso assentito.                                                    
2. Il provvedimento indica, se prevedibile, la durata della                     
sospensione o della limitazione nonche' la sanzione amministrativa              
irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso              
contenute. Nel caso in cui non siano individuati i termini di                   
efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, il Servizio           
dovra' procedere, al cessare degli eventi che ne hanno determinato              
l'adozione, alla sua revoca.                                                    
3. Qualora la sospensione non superi il periodo di tre mesi, il                 
concessionario e' tenuto al pagamento dell'importo totale del canone,           
che sara', invece, proporzionalmente ridotto per periodi di                     
sospensione superiori.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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