REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

           TITOLO II                                                            
     STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE                                             
     FINANZIARIA                                                                
           CAPO II                                                              
Bilancio annuale                                                                
          Art. 30                                                               
Assestamento di bilancio                                                        
1. La struttura organizzativa competente in materia di bilancio                 
predispone l'assestamento del bilancio che viene approvato, entro il            
31 luglio di ogni anno, dal Consiglio regionale con legge. La legge             
di assestamento al bilancio provvede:                                           
a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi                
risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il              
bilancio si riferisce;                                                          
b) all'aggiornamento dell'eventuale saldo finanziario positivo o                
negativo risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si                
riferisce e alla rideterminazione dell'ammontare dell'indebitamento             
eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario negativo;           
c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa                     
risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;              
d) alle variazioni degli stanziamenti delle unita' previsionali di              
base che risultino necessarie, in relazione a quanto previsto alle              
lettere a), b) e c) per ristabilire l'equilibrio di bilancio secondo            
quanto disposto dagli articoli 14 e 15;                                         
e) a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune.                      
2. L'approvazione dell'assestamento del bilancio non e' subordinata             
alla approvazione del rendiconto generale della Regione.                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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