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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO II
Bilancio annuale
Art. 30
Assestamento di bilancio
1. La struttura organizzativa competente in materia di bilancio
predispone l'assestamento del bilancio che viene approvato, entro il
31 luglio di ogni anno, dal Consiglio regionale con legge. La legge
di assestamento al bilancio provvede:
a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi
risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) all'aggiornamento dell'eventuale saldo finanziario positivo o
negativo risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si
riferisce e alla rideterminazione dell'ammontare dell'indebitamento
eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario negativo;
c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa
risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
d) alle variazioni degli stanziamenti delle unita' previsionali di
base che risultino necessarie, in relazione a quanto previsto alle
lettere a), b) e c) per ristabilire l'equilibrio di bilancio secondo
quanto disposto dagli articoli 14 e 15;
e) a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune.
2. L'approvazione dell'assestamento del bilancio non e' subordinata
alla approvazione del rendiconto generale della Regione.
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