REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

           TITOLO III                                                           
       GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP                                            
             CAPO I                                                             
       Principi generali                                                        
          Art. 30                                                               
Decadenza dall'assegnazione                                                     
1. La decadenza dall'assegnazione e' disposta dal Comune, d'ufficio o           
su richiesta del soggetto gestore, nei confronti del nucleo avente              
diritto che, nel corso del rapporto di locazione:                               
a) abbia abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo             
superiore a tre mesi, ovvero abbia sublocato in tutto o in parte                
l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;                
b) abbia adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali ovvero abbia            
gravemente contravvenuto al regolamento d'uso degli alloggi;                    
c) abbia causato gravi danni all'alloggio ed alle parti comuni                  
dell'edificio;                                                                  
d) si sia reso moroso per un periodo superiore a tre mesi, fatto                
salvo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 32;                             
e) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, indicati            
alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 15;                          
f) abbia superato il limite di reddito per la permanenza, determinato           
ai sensi del comma 2 dell'art. 15;                                              
g) si sia reso inadempiente rispetto alla richiesta periodica di                
informazioni e documentazione per l'accertamento del reddito del                
nucleo avente diritto e degli altri requisiti per la permanenza;                
h) abbia eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui e'             
situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del                     
fabbricato predetto, senza il prescritto titolo abilitativo. E' fatta           
salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione                 
dell'abuso entro il termine disposto dal Comune.                                
2. La decadenza e' dichiarata dal Comune con provvedimento assunto,             
in contraddittorio con l'interessato, entro trenta giorni                       
dall'accertamento dei fatti o condizioni di cui al comma 1. La                  
dichiarazione di decadenza comporta:                                            
a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la                 
risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato                   
dell'alloggio;                                                                  
b) nei casi di cui alle lettere e), f), g) ed h) del comma 1,                   
l'automatica disdetta del contratto di locazione e la conseguente               
risoluzione dello stesso alla prima scadenza successiva.                        
3. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di            
locazione maggiorato, determinato ai sensi della lettera d) del comma           
1 dell'art. 35.                                                                 
4. Il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella                  
dichiarazione di decadenza comporta il pagamento al Comune, a titolo            
di sanzione amministrativa, di una somma definita dal regolamento di            
cui al comma 2 dell'art. 25, oltre al canone di locazione maggiorato            
indicato al comma 3 del presente articolo.                                      
5. Il Comune puo' individuare, con regolamento, i casi nei quali                
l'emissione della dichiarazione di decadenza di cui al comma 2 puo'             
essere sospesa, indicandone il termine massimo.                                 
6. Il Comune puo' promuovere appositi programmi per la realizzazione            
di abitazioni, in locazione o in proprieta', da destinare                       
prioritariamente ai soggetti dichiarati decaduti ai sensi delle                 
lettere e), f) e g) del comma 1.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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