REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

              CAPO VII                                                          
          Norme finali, finanziarie, transitorie e abrogazioni                  
          Art. 29                                                               
Norme finanziarie                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presente legge, la              
Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio           
di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilita' in            
sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma del                
comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la              
disciplina della contabilita' della Regione Emilia-Romagna".                    
NOTA ALL'ART. 29                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a carattere            
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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