REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO II
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
CAPO IV
Procedimenti connessi alla concessione
Art. 29
Sottensione
1. La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di
concessione di acqua pubblica per la quale si verifichino
contestualmente le seguenti condizioni:
a) incompatibilita' tecnica con una o piu' utenze legittimamente
concesse, intendendosi per incompatibilita' sia la impossibilita' di
coesistenza fra le opere di presa e/o di restituzione sia la
inconciliabilita' di esercizio delle derivazioni in rapporto alla
risorsa idrica disponibile;
b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda
all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.
2. La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante
interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione nonche'
la possibilita' di coesistenza della nuova concessione con le altre
preesistenti, si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) necessita', per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle
opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova
utenza;
b) possibilita' di accordare parte della risorsa idrica spettante ad
una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova
utenza.
3. L'opportunita' del ricorso alla sottensione totale o parziale per
le utenze legittimamente costituite e' accertata dal Servizio in fase
di istruttoria.
4. L'utente sottendente deve garantire a quello sotteso una quantita'
di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso
o corrispondere un indennizzo. Il Servizio recepisce nel disciplinare
l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla
fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In
assenza di tale accordo, la decisione spetta al Servizio.
5. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione
totale revoca contestualmente la concessione precedentemente
rilasciata all'utente sotteso.
6. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione
parziale costituisce variante alla concessione precedentemente
rilasciata all'utente sotteso.