REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

            TITOLO II                                                           
     IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE                                             
              CAPO IV                                                           
          Procedimenti connessi alla concessione                                
          Art. 29                                                               
Sottensione                                                                     
1. La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di                    
concessione di acqua pubblica per la quale si verifichino                       
contestualmente le seguenti condizioni:                                         
a) incompatibilita' tecnica con una o piu' utenze legittimamente                
concesse, intendendosi per incompatibilita' sia la impossibilita' di            
coesistenza fra le opere di presa e/o di restituzione sia la                    
inconciliabilita' di esercizio delle derivazioni in rapporto alla               
risorsa idrica disponibile;                                                     
b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda                      
all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.                 
2. La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante                  
interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione nonche'           
la possibilita' di coesistenza della nuova concessione con le altre             
preesistenti, si verifichi una delle seguenti condizioni:                       
a) necessita', per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle           
opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova           
utenza;                                                                         
b) possibilita' di accordare parte della risorsa idrica spettante ad            
una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova             
utenza.                                                                         
3. L'opportunita' del ricorso alla sottensione totale o parziale per            
le utenze legittimamente costituite e' accertata dal Servizio in fase           
di istruttoria.                                                                 
4. L'utente sottendente deve garantire a quello sotteso una quantita'           
di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso           
o corrispondere un indennizzo. Il Servizio recepisce nel disciplinare           
l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla                   
fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In             
assenza di tale accordo, la decisione spetta al Servizio.                       
5. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione                
totale revoca contestualmente la concessione precedentemente                    
rilasciata all'utente sotteso.                                                  
6. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione                
parziale costituisce variante alla concessione precedentemente                  
rilasciata all'utente sotteso.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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