REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

           TITOLO III                                                           
       GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP                                            
             CAPO I                                                             
       Principi generali                                                        
          Art. 29                                                               
Annullamento dell'assegnazione                                                  
1. L'annullamento del provvedimento di assegnazione e' disposto dal             
Comune, in contraddittorio con l'assegnatario, nei seguenti casi:               
a) di contrasto del provvedimento con la normativa vigente al momento           
dell'assegnazione;                                                              
b) di assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di                     
documentazioni risultate false.                                                 
2. Il provvedimento di annullamento comporta la risoluzione di                  
diritto del contratto. Il provvedimento ha carattere definitivo,                
indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo                 
esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi                  
l'alloggio e non e' soggetto a graduazioni o proroghe.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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