REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                TITOLO III                                                      
      DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO                                         
               CAPO IV                                                          
        Estinzione del rapporto di lavoro                                       
          Art. 28                                                               
Cause di estinzione                                                             
1. Il rapporto di lavoro si puo' estinguere in particolare, fermo               
restando quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, per le             
seguenti cause:                                                                 
a) dimissioni;                                                                  
b) collocamento a riposo;                                                       
c) licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3               
della Legge 15 luglio 1966, n. 604 o per giusta causa ai sensi                  
dell'articolo 2119 del Codice civile;                                           
d) risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto;            
e) risoluzione del rapporto in caso di inabilita' permanente;                   
f) recesso per mancato superamento del periodo di prova.                        
2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il rapporto di lavoro si                
estingue con atto espresso e motivato del direttore generale                    
competente in materia di personale, su proposta o previo parere del             
direttore generale dell'area di assegnazione del dipendente                     
interessato.                                                                    
3. Nel caso di cui alla lettera f) il recesso e' disposto dal                   
direttore generale dell'area di assegnazione del dipendente                     
interessato.                                                                    
4. Qualora si tratti di direttore generale o di dirigente assunto ai            
sensi dell'articolo 18, la risoluzione del rapporto di lavoro e'                
disposta dalla Giunta regionale.                                                
5. Le persone gia' titolari di un rapporto di lavoro a tempo                    
indeterminato con la Regione Emilia-Romagna e cessate dal servizio              
per dimissioni volontarie o per licenziamento per motivi oggettivi,             
possono essere riassunte su loro richiesta. La Giunta regionale e               
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscono congiuntamente con           
direttiva le condizioni e le modalita' per tale riassunzione. Non               
puo' in ogni caso essere riassunto il dirigente che ha risolto                  
consensualmente il rapporto di lavoro beneficiando di agevolazioni              
economiche.                                                                     
NOTE ALL'ART. 28                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604,                     
concernente Norme sui licenziamenti individuali, e' il seguente:                
"Art. 3                                                                         
Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso e' determinato           
da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del                    
prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attivita'                   
produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento           
di essa.".                                                                      
2) Il testo dell'art. 2119 del Codice civile e' il seguente:                    
"Art. 2119 - Recesso per giusta causa                                           
Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto prima della                 
scadenza del termine, se il contratto e' a tempo determinato, o senza           
preavviso, se il contratto e' a tempo indeterminato, qualora si                 
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche                      
provvisoria, del rapporto. Se il contratto e' a tempo indeterminato,            
al prestatore di lavoro che recede, per giusta causa compete                    
l'indennita' indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.               
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il                    
fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa            
dell'azienda.".                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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