REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

           TITOLO III                                                           
       GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP                                            
             CAPO I                                                             
       Principi generali                                                        
          Art. 28                                                               
Mobilita'                                                                       
1. Il Comune disciplina, con regolamento, la mobilita' degli                    
assegnatari negli alloggi di erp, in conformita' ai seguenti                    
principi:                                                                       
a) la mobilita' puo' essere richiesta dall'assegnatario per                     
l'inidoneita' dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni             
di vita e di salute, nonche' per dare soluzione a particolari                   
condizioni di disagio abitativo o sociali o per l'avvicinamento al              
luogo di lavoro, cura e assistenza;                                             
b) la mobilita' puo' essere attivata d'ufficio per eliminare gravi              
condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi, per esigenze di                 
ristrutturazione dell'alloggio occupato o dell'edificio di cui esso             
faccia parte ovvero per altri gravi motivi specificamente individuati           
dal regolamento comunale.                                                       
2. In caso di mobilita' per gravi condizioni di sottoutilizzazione              
degli alloggi, il Comune assicura il trasferimento dell'assegnatario            
nello stesso edificio o in edifici di erp limitrofi a quello occupato           
ovvero situati in un quartiere da lui indicato.                                 
3. In caso di mobilita' per esigenze di ristrutturazione, il Comune             
deve assicurare che il trasferimento avvenga in altro alloggio e deve           
prestare formale garanzia circa i tempi di ultimazione dei lavori e             
sulla possibilita' per l'assegnatario, su sua richiesta, di rientrare           
nell'alloggio alla conclusione degli interventi. Le spese di trasloco           
nell'alloggio provvisorio e quelle per il rientro in quello                     
originario sono a carico del Comune.                                            
CAPO III                                                                        
Annullamento dell'assegnazione, decadenza                                       
e risoluzione del contratto                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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