LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO III
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
CAPO I
Principi generali
Art. 28
Mobilita'
1. Il Comune disciplina, con regolamento, la mobilita' degli
assegnatari negli alloggi di erp, in conformita' ai seguenti
principi:
a) la mobilita' puo' essere richiesta dall'assegnatario per
l'inidoneita' dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni
di vita e di salute, nonche' per dare soluzione a particolari
condizioni di disagio abitativo o sociali o per l'avvicinamento al
luogo di lavoro, cura e assistenza;
b) la mobilita' puo' essere attivata d'ufficio per eliminare gravi
condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi, per esigenze di
ristrutturazione dell'alloggio occupato o dell'edificio di cui esso
faccia parte ovvero per altri gravi motivi specificamente individuati
dal regolamento comunale.
2. In caso di mobilita' per gravi condizioni di sottoutilizzazione
degli alloggi, il Comune assicura il trasferimento dell'assegnatario
nello stesso edificio o in edifici di erp limitrofi a quello occupato
ovvero situati in un quartiere da lui indicato.
3. In caso di mobilita' per esigenze di ristrutturazione, il Comune
deve assicurare che il trasferimento avvenga in altro alloggio e deve
prestare formale garanzia circa i tempi di ultimazione dei lavori e
sulla possibilita' per l'assegnatario, su sua richiesta, di rientrare
nell'alloggio alla conclusione degli interventi. Le spese di trasloco
nell'alloggio provvisorio e quelle per il rientro in quello
originario sono a carico del Comune.
CAPO III
Annullamento dell'assegnazione, decadenza
e risoluzione del contratto