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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE SECONDA
SOGGETTI ISTITUZIONALI
DEL GOVERNO TERRITORIALE E
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE
E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
TITOLO IV
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE
E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
CAPO I
Conferenza Regione-Autonomie locali
e strumenti di concertazione
Art. 27
Durata in carica
(sotituito comma 2 da art. 20, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)
1. I componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 25, decadono
nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di
Sindaco o di Presidente di Provincia. La decadenza e' dichiarata dal
Presidente della Regione con proprio decreto.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali viene rinnovata per la
quota di componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25
entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti piu'
della meta' dell'insieme dei Comuni della regione.
3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di
uno dei componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il
Presidente della Regione dichiara eletto a nomina, in sostituzione,
il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui al comma 5
dell'art. 26.
4. Qualora nel corso della legislatura decadano piu' della meta' dei
componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, ovvero
qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un
componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei
non eletti, il Presidente della Regione dispone affinche' si proceda,
ai sensi dell'art. 26, a nuove elezioni di tutti i componenti di cui
alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25.
5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina
dei loro successori.
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