REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                TITOLO III                                                      
      DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO                                         
              CAPO III                                                          
     Il regime della responsabilita' dei dipendenti                             
          Art. 27                                                               
Impugnazione delle sanzioni disciplinari                                        
1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore             
davanti al Collegio di conciliazione di cui all'articolo 66 del DLgs            
n. 165 del 2001.                                                                
2. In alternativa le sanzioni possono essere impugnate attraverso le            
procedure di conciliazione o arbitrato previste dai contratti                   
collettivi nazionali.                                                           
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio                  
istituiscono congiuntamente il Collegio arbitrale di disciplina, di             
cui all'articolo 55, commi 8 e 9 del DLgs n. 165 del 2001 e ne regola           
le attivita'.                                                                   
NOTE ALL'ART. 27                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 66 del DLgs n. 165 del 2001, citato alla nota             
1) all'art. 1, e' il seguente:                                                  
"Art. 66 - Collegio di conciliazione                                            
1. Ferma restando la facolta' del lavoratore di avvalersi delle                 
procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il                
tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 65 si               
svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un                
collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale             
del Lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il                   
lavoratore e' addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione           
del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto                     
compatibili se il tentativo di conciliazione e' promosso dalla                  
pubblica Amministrazione. Il collegio di conciliazione e' composto              
dal direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede,            
da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante                      
dell'Amministrazione.                                                           
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal                
lavoratore, e' consegnata alla Direzione presso la quale e' istituito           
il collegio di conciliazione competente o spedita mediante                      
raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve              
essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore                      
all'Amministrazione di appartenenza.                                            
3. La richiesta deve precisare:                                                 
a) l'Amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il                    
lavoratore e' addetto;                                                          
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti              
alla procedura;                                                                 
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a                     
fondamento della pretesa;                                                       
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione           
o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.              
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta,             
l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore,               
deposita presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto            
nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di                         
conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il                  
Presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di                
conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore              
puo' farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui             
aderisce o conferisce mandato. Per l'Amministrazione deve comparire             
un soggetto munito del potere di conciliare.                                    
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della           
pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo                
verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di               
conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla                    
conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113,              
commi primo, secondo e terzo del Codice civile.                                 
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di                   
conciliazione deve formulare un proposta per la bonaria definizione             
della controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di               
essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni               
espresse dalle parti.                                                           
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i                  
verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il              
giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase                   
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.                               
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la                   
pubblica Amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal               
collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi                  
dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del Codice di                  
procedura civile, non puo' dar luogo a responsabilita'                          
amministrativa.".                                                               
Comma 3                                                                         
2) Il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 55 del DLgs n. 165 del 2001,              
citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 55 - Sanzioni disciplinari e responsabilita'                              
omissis                                                                         
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti                       
dell'Amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed e'               
presieduto da un esterno all'Ammmistrazione, di provata esperienza e            
indipendenza. Ciascuna Amministrazione, secondo il proprio                      
ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le                
modalita' per la periodica designazione di dieci rappresentanti                 
dell'Amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di             
comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo,             
l'Amministrazione richiede la nomina dei presidenti al Presidente del           
Tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con             
criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei                 
procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialita'.                  
9. Piu' Amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico            
collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalita' di           
costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai             
precedenti commi.                                                               
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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