REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO II
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
CAPO III
Valutazione di impatto ambientale
Art. 26
Domande di concessione
soggette a valutazione di impatto ambientale
1. Le domande di derivazione di acqua pubblica e/o i progetti delle
opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di compatibilita'
ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349
sono istruite ai sensi del presente Regolamento solo a seguito della
presentazione della positiva pronuncia di compatibilita' ambientale
da parte del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei
Beni culturali e ambientali.
2. Le domande di derivazioni di acqua pubblica e/o i progetti delle
opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di verifica
(screening), ai sensi del Titolo II della L.R. 9/99, sono istruite ai
sensi del presente Regolamento solo a seguito della presentazione del
provvedimento dell'Amministrazione competente di esclusione dalla
ulteriore procedura di VIA, ai sensi delle lettere a) e b) del comma
1 dell'art. 10 della L.R. 9/99.
3. Le derivazioni di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di
presa e accessorie soggetti a procedura di valutazione di impatto
ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 9/99, sono sottoposti al
procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta la
domanda di concessione, corredata della prescritta documentazione,
all'Amministrazione competente per la VIA. Il Servizio effettua
l'istruttoria di rito e partecipa alla Conferenza di Servizi di cui
all'art. 18 della stessa legge.
NOTE ALL'ART. 26
Comma 1
1) Il testo dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349,
concernente Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in
materia di danno ambientale, e' il seguente:
"Art. 6
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il
Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo
all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto
ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie
in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di
opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed
alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3,
4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Comitato
scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla
direttiva n. 85/337 del 27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunita'
europee.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono
comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'Ambiente,
al Ministro per i Beni culturali e ambientali e alla Regione
territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto
sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della
localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi
e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e
delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei
dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i
piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio
ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere
pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu' diffuso nella
regione territorialmente interessata, nonche' su un quotidiano a
diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'Ambiente, sentita la Regione interessata, di
concerto con il Ministro per i Beni culturali e ambientali, si
pronuncia sulla compatibilita' ambientale nei successivi novanta
giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto
riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei
Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il
Ministro dell'Ambiente provvede di concerto con il Ministro per i
Beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non
ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'Ambiente,
la questione e' rimessa al Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il
Ministro dell'Ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il
parere sulla compatibilita' ambientale espresso ai sensi del comma 4,
o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio
ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i Beni culturali e
ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i Beni culturali e ambientali nel caso previsto
dall'articolo 1 bis, comma 2, del DL 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, nella Legge 8 agosto 1985, n. 431,
esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del DPR 24 luglio 1977,
n. 616, di concerto con il Ministro dell'Ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi vigenti, puo'
presentare, in forma scritta, al Ministero dell'Ambiente, al
Ministero per i Beni culturali e ambientali e alla Regione
interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a
valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni
dall'annuncio della comunicazione del progetto.".
Comma 2
2) Il Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, concernente
Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale,
riguarda Procedura di verifica (screening).
3) Il testo delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 della L.R.
n. 9 del 1999, citata alla nota 2) al presente articolo, e' il
seguente:
"Art. 10 - Esiti della procedura
1. L'autorita' competente, sulla base dei criteri indicati
nell'allegato D, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'annuncio di avvenuto deposito, verifica
se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di
VIA, esprimendosi sulle osservazioni presentate in contraddittorio
con il proponente. La decisione dell'autorita' competente puo' avere
uno dei seguenti esiti:
a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore
procedura di VIA;
b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore
procedura di VIA con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e
per il monitoraggio nel tempo;
omissis".
Comma 3
4) La L.R. n. 9 del 1999 e' citata alla nota 2) al presente articolo.
5) Il testo dell'art. 18 della L.R. n. 9 del 1999, citata alla nota
2) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 18 - Conferenza di servizi
1. Nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale
l'autorita' competente indice, entro 10 giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di deposito degli elaborati nel Bollettino Ufficiale
della Regione, una conferenza di servizi per l'acquisizione degli
atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui ai commi 1, 2
e 3 dell'art. 17. Dell'indizione della conferenza di servizi e' data
tempestiva comunicazione alla Regione.
2. La conferenza di servizi provvede anche all'esame del progetto e
si svolge con le modalita' stabilite dagli artt. 14 e seguenti della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato ed integrato dall'art.
17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. L'ufficio competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14,
predispone un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo
invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto
ambientale e', altresi', inviato al proponente che puo' fornire le
proprie controdeduzioni o richiedere di essere sentito dalla
conferenza di servizi.
4. Ogni Amministrazione convocata partecipa alla conferenza di
servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi
istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo
vincolante la volonta' dell'ente su tutti gli atti di propria
competenza.
5. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve
essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni
ritenute necessarie ai fini dell'assenso. Le determinazioni
conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non
vincolanti espressi nell'ambito della conferenza di servizi.
6. Il parere previsto al comma 2 dell'art. 5 del DPR 12 aprile 1996
e' reso, dalle Province, dai Comuni e dagli Enti di gestione di aree
naturali protette interessati, in sede di conferenza di servizi.
7. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro 100
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di
cui al comma 2 dell'art. 14. Tale termine e' ridotto a 85 giorni per
i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), di
cui al Titolo II.
8. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti od
indagini di particolare complessita', l'autorita' competente puo'
prorogare, con propria motivata deliberazione, il termine di cui al
comma 7 fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni. La proroga si
applica anche al termine di cui al comma 1 dell'art. 16.".