REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

            TITOLO II                                                           
     IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE                                             
            CAPO III                                                            
       Valutazione di impatto ambientale                                        
          Art. 26                                                               
Domande di concessione                                                          
soggette a valutazione di impatto ambientale                                    
1. Le domande di derivazione di acqua pubblica e/o i progetti delle             
opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di compatibilita'           
ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349               
sono istruite ai sensi del presente Regolamento solo a seguito della            
presentazione della positiva pronuncia di compatibilita' ambientale             
da parte del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei             
Beni culturali e ambientali.                                                    
2. Le domande di derivazioni di acqua pubblica e/o i progetti delle             
opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di verifica                 
(screening), ai sensi del Titolo II della L.R. 9/99, sono istruite ai           
sensi del presente Regolamento solo a seguito della presentazione del           
provvedimento dell'Amministrazione competente di esclusione dalla               
ulteriore procedura di VIA, ai sensi delle lettere a) e b) del comma            
1 dell'art. 10 della L.R. 9/99.                                                 
3. Le derivazioni di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di               
presa e accessorie soggetti a procedura di valutazione di impatto               
ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 9/99, sono sottoposti al                  
procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta la             
domanda di concessione, corredata della prescritta documentazione,              
all'Amministrazione competente per la VIA. Il Servizio effettua                 
l'istruttoria di rito e partecipa alla Conferenza di Servizi di cui             
all'art. 18 della stessa legge.                                                 
NOTE ALL'ART. 26                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349,                      
concernente Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in                  
materia di danno ambientale, e' il seguente:                                    
"Art. 6                                                                         
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il                
Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo                     
all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto                
ambientale.                                                                     
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie            
in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di           
opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed             
alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3,           
4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei            
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata             
su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Comitato                     
scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla                
direttiva n. 85/337 del 27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunita'            
europee.                                                                        
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono                     
comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'Ambiente,           
al Ministro per i Beni culturali e ambientali e alla Regione                    
territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto            
sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della                    
localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi           
e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e             
delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei                  
dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i              
piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio                   
ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere                  
pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu' diffuso nella           
regione territorialmente interessata, nonche' su un quotidiano a                
diffusione nazionale.                                                           
4. Il Ministro dell'Ambiente, sentita la Regione interessata, di                
concerto con il Ministro per i Beni culturali e ambientali, si                  
pronuncia sulla compatibilita' ambientale nei successivi novanta                
giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto               
riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei               
Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su            
aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il                
Ministro dell'Ambiente provvede di concerto con il Ministro per i               
Beni culturali e ambientali.                                                    
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non                 
ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'Ambiente,            
la questione e' rimessa al Consiglio dei Ministri.                              
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il                   
Ministro dell'Ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il                
parere sulla compatibilita' ambientale espresso ai sensi del comma 4,           
o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio            
ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la           
questione al Consiglio dei Ministri.                                            
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i Beni culturali e            
ambientali nelle materie di sua competenza.                                     
8. Il Ministro per i Beni culturali e ambientali nel caso previsto              
dall'articolo 1 bis, comma 2, del DL 27 giugno 1985, n. 312,                    
convertito, con modificazioni, nella Legge 8 agosto 1985, n. 431,               
esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del DPR 24 luglio 1977,           
n. 616, di concerto con il Ministro dell'Ambiente.                              
9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi vigenti, puo'                
presentare, in forma scritta, al Ministero dell'Ambiente, al                    
Ministero per i Beni culturali e ambientali e alla Regione                      
interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a                
valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni                 
dall'annuncio della comunicazione del progetto.".                               
Comma 2                                                                         
2) Il Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, concernente                    
Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale,              
riguarda Procedura di verifica (screening).                                     
3) Il testo delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 della L.R.           
n. 9 del 1999, citata alla nota 2) al presente articolo, e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 10 - Esiti della procedura                                                
1. L'autorita' competente, sulla base dei criteri indicati                      
nell'allegato D, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino             
Ufficiale della Regione dell'annuncio di avvenuto deposito, verifica            
se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di             
VIA, esprimendosi sulle osservazioni presentate in contraddittorio              
con il proponente. La decisione dell'autorita' competente puo' avere            
uno dei seguenti esiti:                                                         
a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore                 
procedura di VIA;                                                               
b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore                 
procedura di VIA con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e            
per il monitoraggio nel tempo;                                                  
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
4) La L.R. n. 9 del 1999 e' citata alla nota 2) al presente articolo.           
5) Il testo dell'art. 18 della L.R. n. 9 del 1999, citata alla nota             
2) al presente articolo, e' il seguente:                                        
"Art. 18 - Conferenza di servizi                                                
1. Nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale             
l'autorita' competente indice, entro 10 giorni dalla pubblicazione              
dell'avviso di deposito degli elaborati nel Bollettino Ufficiale                
della Regione, una conferenza di servizi per l'acquisizione degli               
atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui ai commi 1, 2            
e 3 dell'art. 17. Dell'indizione della conferenza di servizi e' data            
tempestiva comunicazione alla Regione.                                          
2. La conferenza di servizi provvede anche all'esame del progetto e             
si svolge con le modalita' stabilite dagli artt. 14 e seguenti della            
Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato ed integrato dall'art.             
17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.                                          
3. L'ufficio competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel                
Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14,              
predispone un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo                
invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto                  
ambientale e', altresi', inviato al proponente che puo' fornire le              
proprie controdeduzioni o richiedere di essere sentito dalla                    
conferenza di servizi.                                                          
4. Ogni Amministrazione convocata partecipa alla conferenza di                  
servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi            
istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo            
vincolante la volonta' dell'ente su tutti gli atti di propria                   
competenza.                                                                     
5. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve                
essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni              
ritenute necessarie ai fini dell'assenso. Le determinazioni                     
conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non                     
vincolanti espressi nell'ambito della conferenza di servizi.                    
6. Il parere previsto al comma 2 dell'art. 5 del DPR 12 aprile 1996             
e' reso, dalle Province, dai Comuni e dagli Enti di gestione di aree            
naturali protette interessati, in sede di conferenza di servizi.                
7. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro 100                 
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di            
cui al comma 2 dell'art. 14. Tale termine e' ridotto a 85 giorni per            
i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), di              
cui al Titolo II.                                                               
8. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti od                  
indagini di particolare complessita', l'autorita' competente puo'               
prorogare, con propria motivata deliberazione, il termine di cui al             
comma 7 fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni. La proroga si                
applica anche al termine di cui al comma 1 dell'art. 16.".                      

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