REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

      PARTE SECONDA                                                             
   SOGGETTI ISTITUZIONALI                                                       
   DEL GOVERNO TERRITORIALE E                                                   
   STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                                     
   E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                                   
            TITOLO IV                                                           
         STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                               
         E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                             
            CAPO I                                                              
       Conferenza Regione-Autonomie locali                                      
       e strumenti di concertazione                                             
          Art. 25                                                               
Composizione                                                                    
(sostituito comma 4 da art. 20,   L.R. 26 aprile 2001, n. 11)                   
1. E' istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento           
di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.                
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali e' presieduta dal                     
Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente           
in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresi' ai lavori           
della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in             
volta poste all'ordine del giorno.                                              
3. La Conferenza e' composta inoltre, per gli Enti locali, da:                  
a) i Presidenti delle Province;                                                 
b) i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Sindaci dei Comuni ed i                    
Presidenti delle Associazioni intercomunali con piu' di 50.000                  
abitanti;                                                                       
c) tredici Sindaci di Comuni non capoluogo con meno di 50.000                   
abitanti, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 26.                    
4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma            
3 o gli assessori da questi delegati. I Presidenti delle Associazioni           
intercomunali possono delegare la partecipazione ad altro Sindaco               
dell'Associazione.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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