LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO III
Il regime della responsabilita' dei dipendenti
Art. 25
Codice di comportamento
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio,
sentite le rappresentanze sindacali e le associazioni di utenti e
consumatori, adottano congiuntamente un codice di comportamento per i
dipendenti della Regione.
2. Il codice di cui al comma 1 costituisce specificazione e
adattamento alla realta' regionale del codice di comportamento di cui
all'articolo 54 del DLgs n. 165 del 2001.
3. Il codice e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e
deve essere consegnato al dipendente al momento dell'assunzione.
4. Il dirigente competente in materia di personale organizza
attivita' di formazione per la conoscenza e la corretta applicazione
del codice.
NOTA ALL'ART. 25
Comma 2
Il testo dell'art. 54 del DLgs n. 165 del 2001, citato alla nota 1)
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 54 - Codice di comportamento
1. Il Dipartimento della Funzione pubblica, sentite le confederazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce un
codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
Amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure
organizzative da adottare al fine di assicurare la qualita' dei
servizi che le stesse Amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al
dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche Amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai
sensi dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70, comma 4,
affinche' il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e
perche' i suoi principi vengano coordinati con le previsioni
contrattuali in materia di responsabilita' disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli
organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico che
viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura
interessata. In caso di inerzia il codice e' adottato dall'organo di
autogoverno.
5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica Amministrazione verifica,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori,
l'applicabilita' del codice di cui al comma 1, anche per apportare
eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e
dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni
singola Amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano
i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche Amministrazioni organizzano attivita' di formazione
del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici
di cui al presente articolo.".