REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                TITOLO III                                                      
      DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO                                         
              CAPO III                                                          
     Il regime della responsabilita' dei dipendenti                             
          Art. 25                                                               
Codice di comportamento                                                         
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio,                 
sentite le rappresentanze sindacali e le associazioni di utenti e               
consumatori, adottano congiuntamente un codice di comportamento per i           
dipendenti della Regione.                                                       
2. Il codice di cui al comma 1 costituisce specificazione e                     
adattamento alla realta' regionale del codice di comportamento di cui           
all'articolo 54 del DLgs n. 165 del 2001.                                       
3. Il codice e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e             
deve essere consegnato al dipendente al momento dell'assunzione.                
4. Il dirigente competente in materia di personale organizza                    
attivita' di formazione per la conoscenza e la corretta applicazione            
del codice.                                                                     
NOTA ALL'ART. 25                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 54 del DLgs n. 165 del 2001, citato alla nota 1)             
all'art. 1, e' il seguente:                                                     
"Art. 54 - Codice di comportamento                                              
1. Il Dipartimento della Funzione pubblica, sentite le confederazioni           
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce un               
codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche                          
Amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure                      
organizzative da adottare al fine di assicurare la qualita' dei                 
servizi che le stesse Amministrazioni rendono ai cittadini.                     
2. Il codice e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al             
dipendente all'atto dell'assunzione.                                            
3. Le pubbliche Amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai                
sensi dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70, comma 4,                    
affinche' il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e                
perche' i suoi principi vengano coordinati con le previsioni                    
contrattuali in materia di responsabilita' disciplinare.                        
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli                
organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico che             
viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura              
interessata. In caso di inerzia il codice e' adottato dall'organo di            
autogoverno.                                                                    
5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica Amministrazione verifica,           
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi                    
dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori,                     
l'applicabilita' del codice di cui al comma 1, anche per apportare              
eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e           
dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni                 
singola Amministrazione.                                                        
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano            
i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.                                 
7. Le pubbliche Amministrazioni organizzano attivita' di formazione             
del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici           
di cui al presente articolo.".                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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