REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

            TITOLO II                                                           
     IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE                                             
            CAPO II                                                             
      Conclusione del procedimento                                              
          Art. 25                                                               
Notificazione e registrazione degli atti                                        
1. Tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di acqua pubblica            
devono essere notificati all'intestatario e devono indicare i termini           
e le modalita' per l'impugnazione.                                              
2. I provvedimenti di rilascio o rinnovo della concessione e di                 
cambio di titolarita' sono soggetti a registrazione ai sensi                    
dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.                                     
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono soggetti a registrazione              
solo in caso d'uso qualora l'ammontare dell'imposta di registro -               
calcolata applicando l'aliquota dello 0,50% all'importo complessivo             
dei canoni dovuti per la durata della concessione - risulti inferiore           
all'importo della tassa fissa di registrazione.                                 
NOTA ALL'ART. 25                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, concernente                
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta           
di registro, e' il seguente:                                                    
"Art. 5 - Registrazione in termine fisso e registrazione in caso                
d'uso                                                                           
1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati             
nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella           
parte seconda.                                                                  
2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione           
in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono                 
relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si             
considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le                   
cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a                
norma dell'art. 7 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al           
sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle                
operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis) e 27             
quinquies), dello stesso decreto.".                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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