REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO II
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
CAPO II
Conclusione del procedimento
Art. 25
Notificazione e registrazione degli atti
1. Tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di acqua pubblica
devono essere notificati all'intestatario e devono indicare i termini
e le modalita' per l'impugnazione.
2. I provvedimenti di rilascio o rinnovo della concessione e di
cambio di titolarita' sono soggetti a registrazione ai sensi
dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono soggetti a registrazione
solo in caso d'uso qualora l'ammontare dell'imposta di registro -
calcolata applicando l'aliquota dello 0,50% all'importo complessivo
dei canoni dovuti per la durata della concessione - risulti inferiore
all'importo della tassa fissa di registrazione.
NOTA ALL'ART. 25
Comma 2
Il testo dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, concernente
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, e' il seguente:
"Art. 5 - Registrazione in termine fisso e registrazione in caso
d'uso
1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati
nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella
parte seconda.
2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione
in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono
relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si
considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le
cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a
norma dell'art. 7 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al
sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle
operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis) e 27
quinquies), dello stesso decreto.".