REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

              CAPO VII                                                          
          Norme finali, finanziarie, transitorie e abrogazioni                  
          Art. 24                                                               
Adeguamento degli statuti delle Comunita' montane                               
1. Le Comunita' montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni           
della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore             
della stessa. Decorso tale termine e fino al momento della entrata in           
vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie           
in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni           
effetto.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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