LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO VII
Norme finali, finanziarie, transitorie e abrogazioni
Art. 24
Adeguamento degli statuti delle Comunita' montane
1. Le Comunita' montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni
della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della stessa. Decorso tale termine e fino al momento della entrata in
vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie
in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni
effetto.