REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 24                                                               
Piani per la tutela dell'ambiente   dall'inquinamento atmosferico               
1. Per la predisposizione delle linee di indirizzo volte a coordinare           
gli Enti locali nelle funzioni di pianificazione della qualita'                 
dell'aria ai sensi dell'art. 121 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 sono           
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:                                   
Esercizio 2001: Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38)   Esercizio 2002:            
Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38)Esercizio 2003: Lire 200.000.000           
(Euro 103.291,38)(Cap. 37120).                                               
NOTA ALL'ART. 24                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 121 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente             
Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:                         
          Art. 121 - Funzioni della Regione in materia di                       
inquinamento atmosferico                                                        
1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203,            
la Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento                       
atmosferico:                                                                    
a) determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone               
nelle quali e' necessario limitare o prevenire l'inquinamento                   
atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla                  
prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;                           
b) determina, per le zone per le quali e' necessario assicurare una             
speciale protezione, valori di qualita' dell'aria piu' restrittivi di           
quelli fissati dalla normativa statale;                                         
c) determina valori limite di emissione nonche' particolari                     
condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi            
e di servizio con emissioni in atmosfera;                                       
d) definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di              
rilevamento della qualita' dell'aria e per l'organizzazione                     
dell'inventario delle emissioni;                                                
e) definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di             
emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di              
inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti                  
normative statali.".                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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