REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

            TITOLO II                                                           
     IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE                                             
            CAPO II                                                             
      Conclusione del procedimento                                              
          Art. 24                                                               
Termini per la conclusione del procedimento                                     
1. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso.                   
2. Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio o                  
diniego della concessione e di rinnovo decorre dalla data di                    
ricezione della domanda da parte del Servizio ed e' di 150 giorni.              
3. Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui agli artt.             
28, 31, comma 2, e 34 decorre dalla data di ricezione della relativa            
domanda da parte del Servizio ed e' di 60 giorni.                               
4. Il termine per la conclusione del procedimento puo' essere                   
prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e            
per non piu' di trenta giorni ai sensi dell'art. 18, comma 1 della              
L.R. 6 settembre 1993, n. 32 recante "Norme per la disciplina del               
procedimento amministrativo e del diritto di accesso".                          
5. Il termine e' sospeso, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 32/93, nei           
casi in cui debbano essere acquisiti i pareri di cui all'art. 12, nel           
caso in cui vengano richieste le integrazioni di cui all'art. 15 e              
dalla data di rilascio dell'autorizzazione a quella di ricezione                
della relazione di cui all'art. 16, comma 4, relativamente                      
all'espletamento della procedura di autorizzazione alla perforazione.           
NOTE ALL'ART. 24                                                                
Comma 4                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 18 della L.R. 6 settembre 1993, n.            
32 e' il seguente:                                                              
"Art. 18 - Proroga dei termini                                                  
1. I termini fissati ai sensi dell'art. 16 possono essere prorogati             
per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non              
piu' di trenta giorni.                                                          
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
2) Il testo dell'art. 17 della L.R. n. 32 del 1993, concernente Norme           
per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di              
accesso, e' il seguente:                                                        
"Art. 17 - Decorrenza e sospensione dei termini                                 
1. Nei procedimenti che si aprono su domanda degli interessati il               
termine decorre dalla data di assunzione a protocollo della domanda.            
Se e' prevista una data entro la quale le domande devono essere                 
presentate, il termine decorre da tale data.                                    
2. Nei procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data di                  
adozione dell'atto formale di iniziativa assunto dagli organi                   
regionali, ovvero dal dirigente responsabile della struttura                    
organizzativa competente, a seguito dell'atto, o del fatto da cui               
sorge l'obbligo di provvedere.                                                  
3. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:               
a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere            
compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo                 
impiegato per tale adempimento;                                                 
b) nei casi in cui debba essere sentito obbligatoriamente un organo             
consultivo, per il tempo massimo indicato dal comma 1 e dal comma 4             
dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero per il tempo              
assegnato, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della medesima Legge n. 241            
del 1990, alle autorita' preposte alla tutela ambientale,                       
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini per                    
esprimere i pareri di loro competenza;                                          
c) nei casi in cui debbano essere obbligatoriamente acquisite                   
valutazioni tecniche di enti e organi appositi, per il tempo massimo            
necessario alla loro acquisizione, secondo quanto previsto dall'art.            
17 della Legge n. 241 del 1990;                                                 
d) per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre                    
Amministrazioni che debbano essere acquisiti al procedimento nei                
termini stabiliti da dette Amministrazioni ai sensi dell'art. 2 della           
Legge n. 241 del 1990;                                                          
e) nei procedimenti in cui la Giunta deve provvedere con il concorso            
della competente Commissione consiliare, per il tempo necessario                
all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quaranta                  
giorni; decorso tale termine, la Giunta procede indipendentemente               
dall'acquisizione del parere;                                                   
f) per il tempo di trenta giorni dalla richiesta al competente                  
Servizio, che e' tenuto a provvedere entro tale termine, delle                  
annotazioni, registrazioni o visti occorrenti sui provvedimenti che             
comportino impegno di spesa o abbiano comunque rilevanza contabile;             
g) nei casi di impossibilita' della conclusione del procedimento nei            
termini stabiliti per cause indipendenti dall'Amministrazione.                  
4. Della sospensione deve essere data comunicazione agli interessati            
a cura del responsabile del procedimento. Qualora, per il numero dei            
destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti             
particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede per pubblici                
proclami.".                                                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina