REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO II
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
CAPO II
Conclusione del procedimento
Art. 24
Termini per la conclusione del procedimento
1. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso.
2. Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio o
diniego della concessione e di rinnovo decorre dalla data di
ricezione della domanda da parte del Servizio ed e' di 150 giorni.
3. Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui agli artt.
28, 31, comma 2, e 34 decorre dalla data di ricezione della relativa
domanda da parte del Servizio ed e' di 60 giorni.
4. Il termine per la conclusione del procedimento puo' essere
prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e
per non piu' di trenta giorni ai sensi dell'art. 18, comma 1 della
L.R. 6 settembre 1993, n. 32 recante "Norme per la disciplina del
procedimento amministrativo e del diritto di accesso".
5. Il termine e' sospeso, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 32/93, nei
casi in cui debbano essere acquisiti i pareri di cui all'art. 12, nel
caso in cui vengano richieste le integrazioni di cui all'art. 15 e
dalla data di rilascio dell'autorizzazione a quella di ricezione
della relazione di cui all'art. 16, comma 4, relativamente
all'espletamento della procedura di autorizzazione alla perforazione.
NOTE ALL'ART. 24
Comma 4
1) Il testo del comma 1 dell'art. 18 della L.R. 6 settembre 1993, n.
32 e' il seguente:
"Art. 18 - Proroga dei termini
1. I termini fissati ai sensi dell'art. 16 possono essere prorogati
per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non
piu' di trenta giorni.
omissis".
Comma 5
2) Il testo dell'art. 17 della L.R. n. 32 del 1993, concernente Norme
per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di
accesso, e' il seguente:
"Art. 17 - Decorrenza e sospensione dei termini
1. Nei procedimenti che si aprono su domanda degli interessati il
termine decorre dalla data di assunzione a protocollo della domanda.
Se e' prevista una data entro la quale le domande devono essere
presentate, il termine decorre da tale data.
2. Nei procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data di
adozione dell'atto formale di iniziativa assunto dagli organi
regionali, ovvero dal dirigente responsabile della struttura
organizzativa competente, a seguito dell'atto, o del fatto da cui
sorge l'obbligo di provvedere.
3. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:
a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere
compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo
impiegato per tale adempimento;
b) nei casi in cui debba essere sentito obbligatoriamente un organo
consultivo, per il tempo massimo indicato dal comma 1 e dal comma 4
dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero per il tempo
assegnato, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della medesima Legge n. 241
del 1990, alle autorita' preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini per
esprimere i pareri di loro competenza;
c) nei casi in cui debbano essere obbligatoriamente acquisite
valutazioni tecniche di enti e organi appositi, per il tempo massimo
necessario alla loro acquisizione, secondo quanto previsto dall'art.
17 della Legge n. 241 del 1990;
d) per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre
Amministrazioni che debbano essere acquisiti al procedimento nei
termini stabiliti da dette Amministrazioni ai sensi dell'art. 2 della
Legge n. 241 del 1990;
e) nei procedimenti in cui la Giunta deve provvedere con il concorso
della competente Commissione consiliare, per il tempo necessario
all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quaranta
giorni; decorso tale termine, la Giunta procede indipendentemente
dall'acquisizione del parere;
f) per il tempo di trenta giorni dalla richiesta al competente
Servizio, che e' tenuto a provvedere entro tale termine, delle
annotazioni, registrazioni o visti occorrenti sui provvedimenti che
comportino impegno di spesa o abbiano comunque rilevanza contabile;
g) nei casi di impossibilita' della conclusione del procedimento nei
termini stabiliti per cause indipendenti dall'Amministrazione.
4. Della sospensione deve essere data comunicazione agli interessati
a cura del responsabile del procedimento. Qualora, per il numero dei
destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede per pubblici
proclami.".