REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 24                                                               
Iniziative regionali a favore dei giovani                                       
1. Per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento ed innovazione           
tecnologica delle strutture necessarie a progetti pilota per                    
iniziative rivolte ai giovani ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b)           
della L.R. 25 giugno 1996, n. 21, l'autorizzazione di spesa disposta,           
per l'esercizio 2001, dall'art. 50 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 e'           
integrata nella misura di Lire 2.500.000.000 (Euro 1.291.142,25).               
(Cap. 71572).                                                                   
NOTE ALL'ART. 24                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 25              
giugno 1996, n. 21, concernente Promozione e coordinamento delle                
politiche rivolte ai giovani, e' il seguente:                                   
"Art. 4 - Progetti pilota                                                       
omissis                                                                         
2. Per l'attuazione dei progetti pilota di cui al comma 1, la Regione           
sostiene:                                                                       
omissis                                                                         
b) spese per ristrutturazione, adeguamento e innovazione tecnologica            
delle strutture necessarie.".                                                   
2) Il testo dell'art. 50 della L.R. n. 9 del 2001, citata alla nota             
2) all'art. 4, era il seguente:                                                 
"Art. 50 - Iniziative regionali a favore dei giovani                            
1. Per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento ed innovazione           
tecnologica delle strutture necessarie a progetti pilota per                    
iniziative rivolte ai giovani ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera            
b) della L.R. 25 giugno 1996, n. 21 e' disposta, per l'esercizio                
finanziario 2001, un'autorizzazione di spesa di Lire 1.800.000.000              
(Euro 929.622,42).   (Cap. 71572 CNI).".                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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