REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

      PARTE SECONDA                                                             
   SOGGETTI ISTITUZIONALI                                                       
   DEL GOVERNO TERRITORIALE E                                                   
   STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                                     
   E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                                   
          TITOLO III                                                            
       LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE                                         
       E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE                                           
       DELLE FUNZIONI                                                           
          CAPO III                                                              
       Forme associative                                                        
       e strumenti di integrazione dei Comuni                                   
          Art. 23                                                               
Ambiti associativi per l'esercizio                                              
delle funzioni comunali e definizione dei livelli ottimali                      
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai               
fini dell'esercizio delle funzioni loro conferite ai sensi dell'art.            
11 e in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del               
DLgs n. 112 del 1998, i Comuni, e in ogni caso quelli con meno di               
10.000 abitanti, scelgono autonomamente quale forma associativa                 
adottare tra quelle previste dal Capo VIII della Legge 8 giugno 1990,           
n. 142 e della presente legge, orientandosi prioritariamente verso le           
forme associative previste agli articoli 20 e 21 o conferendo alle              
Comunita' Montane le suddette funzioni.                                         
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli ambiti               
territoriali entro i quali devono essere costituite le forme                    
associative sono determinati, in via sostitutiva, dalla Provincia               
competente per territorio, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati.            
Le Province assumono in via sostitutiva l'esercizio delle funzioni              
fino alla costituzione di forme associative entro gli ambiti                    
territoriali cosi' determinati. In caso di inerzia delle Province si            
applicano le disposizioni di cui all'art. 16.                                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina