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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE SECONDA
SOGGETTI ISTITUZIONALI
DEL GOVERNO TERRITORIALE E
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE
E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
TITOLO III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE
E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE
DELLE FUNZIONI
CAPO III
Forme associative
e strumenti di integrazione dei Comuni
Art. 23
Ambiti associativi per l'esercizio
delle funzioni comunali e definizione dei livelli ottimali
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai
fini dell'esercizio delle funzioni loro conferite ai sensi dell'art.
11 e in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del
DLgs n. 112 del 1998, i Comuni, e in ogni caso quelli con meno di
10.000 abitanti, scelgono autonomamente quale forma associativa
adottare tra quelle previste dal Capo VIII della Legge 8 giugno 1990,
n. 142 e della presente legge, orientandosi prioritariamente verso le
forme associative previste agli articoli 20 e 21 o conferendo alle
Comunita' Montane le suddette funzioni.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli ambiti
territoriali entro i quali devono essere costituite le forme
associative sono determinati, in via sostitutiva, dalla Provincia
competente per territorio, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati.
Le Province assumono in via sostitutiva l'esercizio delle funzioni
fino alla costituzione di forme associative entro gli ambiti
territoriali cosi' determinati. In caso di inerzia delle Province si
applicano le disposizioni di cui all'art. 16.
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