REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

                  CAPO VI                                                       
   Area metropolitana e altre disposizioni   in materia di Enti locali          
          Art. 23                                                               
Modifica dell'articolo 12 della L.R. n. 29 del 1995                             
1. Al comma 2 dell'art. 12 della L.R. 10 aprile 1995,  n.29                     
"Riordinamento dell'Istituto di beni artistici, culturali e naturali            
della Regione Emilia-Romagna", e' aggiunto in fine il seguente                  
periodo:                                                                        
"Gli atti sono inviati al controllo entro trenta giorni dalla loro              
adozione, a pena di decadenza.".                                                
NOTE ALL'ART. 23                                                                
Nota alla rubrica                                                               
1) La L.R. 10 aprile 1995, n. 29 concerne Riordinamento dell'Istituto           
di beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.           
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 29 del 1995, come            
integrato dalla presente legge, e' il seguente:                                 
"Art. 12 - Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza                        
omissis                                                                         
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il controllo sugli atti                   
dell'Istituto e' esercitato dal Comitato regionale di controllo, con            
le modalita' previste dalla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Il controllo            
del Comitato comporta la verifica della legittimita' degli atti,                
compresa la loro conformita' agli atti di indirizzo emanati a norma             
dell'art. 2. Sono comunque soggetti al controllo del Comitato: la               
nomina dei dirigenti ove si utilizzi la facolta' prevista  dal                  
precedente art. 8, comma 4, le convenzioni o i contratti di ricerca             
con istituti ed enti specializzati, gli incarichi di prestazione                
d'opera intellettuale, gli acquisti e  le alienazioni immobiliari, le           
relative permute, gli appalti e le concessioni.                                 
Gli atti sono inviati al controllo entro trenta giorni dalla loro               
adozione, a pena di decadenza.                                                  
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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