REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 10

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 23                                                               
Prospetto dimostrativo del saldo per gli anni 1999                              
e 2001 di cui all'art. 53                                                       
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388                                            
1. A norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 53 della Legge 23               
dicembre 2000, n. 388 e' approvato il prospetto dimostrativo del                
saldo per gli anni 1999 e 2001 annesso alla presente legge.                     
NOTA ALL'ART. 23                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lett. a) del comma 1 dell'art. 53 della Legge 23              
dicembre 2000, n. 388, concernente Disposizioni per la formazione del           
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e' il seguente:                     
"Art. 53 - Regole di bilancio per le Regioni, le Province e i Comuni            
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al                   
rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla                      
conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e                
salvo quanto disposto dall'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1999,            
n. 488, valgono le seguenti disposizioni:                                       
a) per l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1                 
dell'articolo 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive             
modificazioni, non potra' essere superiore a quello del 1999, al                
netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza            
sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione del                 
bilancio per il 2001, le Regioni, le Province e i Comuni dovranno               
approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di              
previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per              
gli anni 1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati             
di competenza che i dati di cassa. I dati di competenza per il 1999             
sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa              
dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei conti                  
consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere               
effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;           
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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