REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO II
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
CAPO II
Conclusione del procedimento
Art. 22
Diniego della concessione
1. Il diniego della concessione puo' essere pronunciato in qualunque
momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:
a) incompatibilita' del prelievo richiesto con le previsioni del
Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque, dei Piani
territoriali di coordinamento provinciale nonche' con le finalita' di
salvaguardia degli habitat e della biodiversita';
b) incompatibilita' con l'equilibrio del bilancio idrico o con il
rispetto del minimo deflusso vitale;
c) incompatibilita' del prelievo richiesto con i vincoli imposti dal
Piano regolatore generale degli acquedotti;
d) incompatibilita' delle opere con l'assetto idraulico del corso
d'acqua;
e) incompatibilita' tra l'emungimento richiesto e le capacita' di
ricarica dell'acquifero;
f) incompatibilita' dell'emungimento con le caratteristiche dell'area
di localizzazione;
g) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
alla perforazione;
h) effettiva possibilita' di soddisfare il fabbisogno idrico per
l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o
industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso
uso;
i) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo,
riuso e risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la
destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
l) contrasto con il pubblico generale interesse.