REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

            TITOLO II                                                           
     IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE                                             
            CAPO II                                                             
      Conclusione del procedimento                                              
          Art. 22                                                               
Diniego della concessione                                                       
1. Il diniego della concessione puo' essere pronunciato in qualunque            
momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:                        
a) incompatibilita' del prelievo richiesto con le previsioni del                
Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque, dei Piani             
territoriali di coordinamento provinciale nonche' con le finalita' di           
salvaguardia degli habitat e della biodiversita';                               
b) incompatibilita' con l'equilibrio del bilancio idrico o con il               
rispetto del minimo deflusso vitale;                                            
c) incompatibilita' del prelievo richiesto con i vincoli imposti dal            
Piano regolatore generale degli acquedotti;                                     
d) incompatibilita' delle opere con l'assetto idraulico del corso               
d'acqua;                                                                        
e) incompatibilita' tra l'emungimento richiesto e le capacita' di               
ricarica dell'acquifero;                                                        
f) incompatibilita' dell'emungimento con le caratteristiche dell'area           
di localizzazione;                                                              
g) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione            
alla perforazione;                                                              
h) effettiva possibilita' di soddisfare il fabbisogno idrico per                
l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o                      
industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso           
uso;                                                                            
i) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo,                
riuso e risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la                      
destinazione d'uso della risorsa lo consenta;                                   
l) contrasto con il pubblico generale interesse.                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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