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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO II
Bilancio annuale
Art. 22
Specificazione delle spese ai fini della gestione
e della rendicontazione
1. Nell'ambito delle classificazioni di cui agli articoli 20 e 21, le
spese si suddividono in capitoli. Il capitolo costituisce l'unita'
elementare della spesa ai fini della gestione e della
rendicontazione.
2. Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa. Non possono
essere incluse comunque nel medesimo capitolo:
a) spese correnti, spese in conto capitale, spese in annualita' e
spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;
b) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a
funzioni delegate dallo Stato;
c) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione
utilizzi finanziamenti da parte dello Stato o da parte dell'Unione
Europea, iscritti nello stato di previsione dell'entrata del
bilancio, ed altre spese.
3. Per ciascun capitolo di spesa debbono essere indicati oltre agli
elementi di cui all'articolo 11, comma 3, i seguenti ulteriori
elementi: la numerazione progressiva anche discontinua; la
denominazione che deve indicare chiaramente ed analiticamente gli
oggetti e le finalita' della spesa; il riferimento alla
classificazione economica di primo grado (titoli) e di secondo grado
(categorie); il riferimento alla classificazione funzionale (sezioni
funzionali); il riferimento al carattere di spesa per funzioni
proprie o per funzioni delegate dallo Stato.
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