REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

           TITOLO II                                                            
     STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE                                             
     FINANZIARIA                                                                
           CAPO II                                                              
Bilancio annuale                                                                
          Art. 22                                                               
Specificazione delle spese ai fini della gestione                               
e della rendicontazione                                                         
1. Nell'ambito delle classificazioni di cui agli articoli 20 e 21, le           
spese si suddividono in capitoli. Il capitolo costituisce l'unita'              
elementare della spesa ai fini della gestione e della                           
rendicontazione.                                                                
2. Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa. Non possono                
essere incluse comunque nel medesimo capitolo:                                  
a) spese correnti, spese in conto capitale, spese in annualita' e               
spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;                            
b) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a           
funzioni delegate dallo Stato;                                                  
c) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione                 
utilizzi finanziamenti da parte dello Stato o da parte dell'Unione              
Europea, iscritti nello stato di previsione dell'entrata del                    
bilancio, ed altre spese.                                                       
3. Per ciascun capitolo di spesa debbono essere indicati oltre agli             
elementi di cui all'articolo 11, comma 3, i seguenti ulteriori                  
elementi: la numerazione progressiva anche discontinua; la                      
denominazione che deve indicare chiaramente ed analiticamente gli               
oggetti e le finalita' della spesa; il riferimento alla                         
classificazione economica di primo grado (titoli) e di secondo grado            
(categorie); il riferimento alla classificazione funzionale (sezioni            
funzionali); il riferimento al carattere di spesa per funzioni                  
proprie o per funzioni delegate dallo Stato.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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