REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

          Art. 22                                                               
Dichiarazione d'urgenza                                                         
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127,              
comma 2 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo             
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione                   
Emilia-Romagna.                                                                 
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 29 ottobre 2001  VASCO ERRANI                                          
NOTA ALL'ART. 22                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il seguente:           
"Art. 127                                                                       
omissis                                                                         
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
omissis".                                                                       
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 988 del 5 giugno 2001; oggetto consiliare n. 1683 (VII                       
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 20 giugno 2001;                            
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 105 in data 29 giugno 2001;                                          
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
produttive" in sede referente.                                                  
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 11/II.4 del            
19 luglio 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in              
aula del consigliere Beretta;                                                   
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 settembre               
2001, atto n. 45/2001;                                                          
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 983/4.1.26/C.G. del           
29 ottobre 2001.                                                                

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