REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32
DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
Art. 22
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127,
comma 2 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 ottobre 2001 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 22
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 127
omissis
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
omissis".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 988 del 5 giugno 2001; oggetto consiliare n. 1683 (VII
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 20 giugno 2001;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 105 in data 29 giugno 2001;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
produttive" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 11/II.4 del
19 luglio 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Beretta;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 settembre
2001, atto n. 45/2001;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 983/4.1.26/C.G. del
29 ottobre 2001.