REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

           TITOLO III                                                           
       GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP                                            
             CAPO I                                                             
       Principi generali                                                        
          Art. 22                                                               
Partecipazione degli assegnatari                                                
alla gestione del patrimonio                                                    
1. I Comuni promuovono il coinvolgimento degli assegnatari, singoli             
ed associati, nella gestione del patrimonio di alloggi di erp e                 
favoriscono, nelle forme stabilite dallo statuto, la loro                       
partecipazione al procedimento di approvazione dei regolamenti e                
degli atti di programmazione previsti dalla presente legge.                     
2. I Comuni favoriscono l'autogestione da parte degli assegnatari dei           
servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria            
degli immobili, fornendo alle autogestioni le relative risorse                  
finanziarie nonche' l'assistenza tecnica, amministrativa e legale               
necessaria per la loro costituzione e funzionamento.                            
3. I Comuni e i soggetti gestori assicurano l'esercizio dei diritti             
sindacali dell'utenza.                                                          
4. I Comuni e i soggetti gestori garantiscono l'accesso a tutte le              
informazioni che attengono alla gestione, ed in particolare alle                
spese di investimento e a quelle correnti. Il diritto                           
all'informazione e' garantito anche attraverso la stipula di appositi           
protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari           
e nell'ambito della carta dei servizi a garanzia dei diritti                    
dell'utenza.                                                                    
5. Al fine di favorire forme di aggregazione sociale i Comuni                   
concedono, previa apposita convenzione, l'uso di spazi comuni del               
patrimonio di erp alle associazioni di assegnatari nonche' alle loro            
organizzazioni sindacali.                                                       
6. I Comuni e i soggetti gestori provvedono alla riscossione senza              
oneri delle quote di adesione degli assegnatari alle organizzazioni             
sindacali.                                                                      

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina