REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

                  CAPO VI                                                       
   Area metropolitana e altre disposizioni   in materia di Enti locali          
          Art. 21                                                               
Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992                                               
1. L'art. 23 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 "Ordinamento dei                  
controlli regionali sugli Enti locali e sugli enti dipendenti della             
Regione", come sostituito dal comma 3 dell'art. 36 della L.R. n. 3              
del 1999, e' sostituito dal seguente:                                           
"Art. 23                                                                        
Invio delle deliberazioni                                                       
1. Le deliberazioni soggette a controllo sono inviate, a pena di                
decadenza, al Comitato a cura del Segretario comunale o provinciale,            
entro cinque giorni feriali dalla loro adozione.                                
2. L'iniziativa di sottoporre al controllo del Comitato gli atti                
dell'ente ai sensi del comma 3 dell'art. 127 del DLgs 18 agosto 2000,           
n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali",            
e' assunta dalla Giunta con deliberazione da adottare entro 10 giorni           
dall'affissione degli stessi all'Albo pretorio.                                 
3. Le deliberazioni sottoposte al controllo del Comitato ai sensi del           
comma 1 dell'art. 127 del DLgs n. 267 del 2000, sono inviate al                 
Comitato senza ritardo e comunque non oltre cinque giorni feriali               
dall'iniziativa assunta dai consiglieri.                                        
4. Nei casi di controllo eventuale degli atti di cui all'art. 127 del           
DLgs n. 267 del 2000 il Segretario comunale o provinciale,                      
contestualmente alla trasmissione degli atti al Comitato, comunica,             
mediante pubblicazione nell'Albo pretorio, l'avvenuta interruzione              
dei termini di esecutivita' delle deliberazioni.                                
5. La segreteria del Comitato rilascia all'ente ricevuta degli atti             
pervenuti per il controllo, apponendovi, nello stesso giorno, il                
timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi.".                  
2. L'art. 47 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:               
"Art. 47                                                                        
Indennita' dei componenti dell'Organo di controllo                              
1. Al Presidente della Sezione e' corrisposta una indennita' di                 
carica di Lire 2.600.000 (pari a Euro 1342,79) mensili, lorde.                  
2. Agli altri componenti effettivi della Sezione e' corrisposta una             
indennita' di carica di Lire 2.400.000 (pari a Euro 1239,50) mensili,           
lorde.                                                                          
3. Ai componenti supplenti e' corrisposta una indennita' di Lire                
1.500.000 (pari a Euro 774,69) mensili, lorde.                                  
4. L'indennita' di cui ai commi 1 e 2, sono ridotte della somma di              
Lire 100.000 (pari a Euro 51,65) per ogni seduta cui il componente              
effettivo non partecipi ovvero sia sostituito nel corso della seduta            
stessa. L'ammontare della detrazione relativa ad ogni seduta e'                 
corrisposto al componente supplente che ha sostituito il membro                 
effettivo mancante.                                                             
5. L'indennita' di cui al comma 3 e' ridotta della somma di Lire                
60.000 (pari a Euro 30,99) per ogni seduta cui il componente                    
supplente non partecipi quando sia stato convocato per sostituire il            
membro effettivo ovvero nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 19.".           
NOTE ALL'ART. 21                                                                
Nota alla rubrica                                                               
1) La L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, concerne Ordinamento dei controlli            
regionali sugli Enti locali e sugli enti dipendenti dalla Regione.              
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 23 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, come                 
sostituito dal comma 3 dell'art. 36 della L.R. n. 3 del 1999, citata            
alla nota all'art. 10, era il seguente:                                         
"Art. 23 - Invio delle deliberazioni                                            
1. Le deliberazioni soggette a controllo sono inviate, a pena di                
decadenza, al Comitato a cura del Segretario comunale o provinciale,            
entro cinque giorni dalla loro adozione.                                        
2. L'iniziativa di sottoporre al controllo del Comitato propri atti,            
ai sensi del comma 34 dell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n.               
127, e' assunta dalla Giunta contestualmente al provvedimento cui si            
riferisce.                                                                      
3. Le deliberazioni sottoposte al controllo del Comitato, ai sensi              
del comma 39 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, sono inviate             
al Comitato senza ritardo e comunque non oltre cinque giorni'                   
dall'iniziativa assunta dai consiglieri.                                        
4. Nei casi di controllo eventuale degli atti di cui ai commi 34 e 39           
dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, il Segretario comunale o              
provinciale, contestualmente alla trasmissione degli atti al                    
Comitato, comunica, mediante pubblicazione nell'Albo pretorio,                  
l'intervenuta interruzione dei termini di esecutivita' delle                    
deliberazioni.                                                                  
5. La segreteria del Comitato rilascia all'ente ricevuta degli atti             
pervenuti per il controllo, apponendovi, nello stesso giorno, il                
timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi.".                  
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 47 della L.R. n. 7 del 1992, gia' citata alla             
nota alla rubrica dell'art. 21 e' il seguente:                                  
"Art. 47 -Indennita' dei componenti dell'Organo di controllo                    
1. Ai Presidenti delle Sezioni e' corrisposta una indennita' di                 
carica di Lire 3.500.000 mensili, lorde.                                        
2. Agli altri componenti effettivi delle Sezioni e' corrisposta una             
indennita' di carica di Lire 3.000.000 mensili, lorde.                          
3. Ai componenti supplenti e' corrisposta una indennita' di Lire                
1.750.000 mensili, lorde.                                                       
4. Le indennita' di cui al commi 1 e 2, sono ridotte della somma di             
Lire 150.000 per ogni seduta cui il componente effettivo non                    
partecipi ovvero sia sostituito nel corso della seduta stessa.                  
L'ammontare della detrazione relativa ad ogni seduta e' corrisposto             
al componente supplente che ha sostituito il membro effettivo                   
mancante.                                                                       
5. L'indennita' di cui al comma 3 e' ridotta della somma di Lire                
80.000 per ogni seduta cui il componente supplente non partecipi                
quando sia stato convocato per sostituire il membro effettivo ovvero            
nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 19.".                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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