LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 10
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 21
Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa
1. A norma dell'art. 42 della L.R. n. 31 del 1977 e successive
modificazioni la Giunta regionale e' autorizzata a disporre con
proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare
temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le
conseguenti variazioni di bilancio.
NOTA ALL'ART. 21
Comma 1
Il testo dell'art. 42 della L.R. n. 31 del 1977, citata alla nota
all'art. 6, e' il seguente:
"Art. 42 - Anticipazioni di cassa
All'accensione di anticipazioni di cassa ai sensi e nei limiti di cui
all'art. 10, quarto comma, della Legge 16 maggio 1970, n. 281, per
fronteggiare temporanee deficienze di cassa, provvede con propria
deliberazione la Giunta regionale, disponendo nello stesso atto le
conseguenti variazioni di bilancio.".