REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 10

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 21                                                               
Disposizioni relative all'accensione   di anticipazioni di cassa                
1. A norma dell'art. 42 della L.R. n. 31 del 1977 e successive                  
modificazioni la Giunta regionale e' autorizzata a disporre con                 
proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare            
temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le                 
conseguenti variazioni di bilancio.                                             
NOTA ALL'ART. 21                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 42 della L.R. n. 31 del 1977, citata alla nota               
all'art. 6, e' il seguente:                                                     
"Art. 42 - Anticipazioni di cassa                                               
All'accensione di anticipazioni di cassa ai sensi e nei limiti di cui           
all'art. 10, quarto comma, della Legge 16 maggio 1970, n. 281, per              
fronteggiare temporanee deficienze di cassa, provvede con propria               
deliberazione la Giunta regionale, disponendo nello stesso atto le              
conseguenti variazioni di bilancio.".                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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