REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO II
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
CAPO II
Conclusione del procedimento
Art. 21
Durata della concessione
1. Fermo restando quanto disposto da norme speciali, la durata della
concessione non puo' essere superiore a trenta anni ovvero a quaranta
anni per l'uso irriguo ed e' determinata in relazione all'uso della
risorsa, alla portata concessa, alla tipologia delle opere di presa,
distribuzione e restituzione.
2. Con direttiva regionale sono individuati i parametri in relazione
ai quali viene determinata la durata della concessione, anche sulla
base delle previsioni del Piano regionale di tutela, uso e
risanamento delle acque e dei Piani territoriali di coordinamento
provinciale. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti
industriali e per quelli idroelettrici, la durata viene determinata
anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da
realizzare.