REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

            TITOLO II                                                           
     IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE                                             
            CAPO II                                                             
      Conclusione del procedimento                                              
          Art. 21                                                               
Durata della concessione                                                        
1. Fermo restando quanto disposto da norme speciali, la durata della            
concessione non puo' essere superiore a trenta anni ovvero a quaranta           
anni per l'uso irriguo ed e' determinata in relazione all'uso della             
risorsa, alla portata concessa, alla tipologia delle opere di presa,            
distribuzione e restituzione.                                                   
2. Con direttiva regionale sono individuati i parametri in relazione            
ai quali viene determinata la durata della concessione, anche sulla             
base delle previsioni del Piano regionale di tutela, uso e                      
risanamento delle acque e dei Piani territoriali di coordinamento               
provinciale. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti           
industriali e per quelli idroelettrici, la durata viene determinata             
anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da             
realizzare.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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